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Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione obbligatoria
L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti
detenuti dall’Amministrazione regionale, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013. Tale diritto risponde ad un principio
generale di trasparenza ed è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere
la partecipazione al dibattito pubblico.
Si tratta di un diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente
rilevanti, è quindi attivabile da chiunque. Inoltre l’istanza di accesso civico generalizzato non
richiede alcuna motivazione. Tale tipologia di accesso si esercita nel rispetto dei limiti
relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati dall’articolo 5 bis, commi 1 e 2,
e delle norme che prevedono specifiche esclusioni.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di
trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il richiedente può presentare richiesta di riesame
al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Avverso la decisione dell’Amministrazione regionale o, in caso di richiesta di riesame,
avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il
richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o al Difensore civico
regionale.
È opportuno evidenziare che l’accesso civico generalizzato si differenzia da quello semplice,
in quanto non ha ad oggetto dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione
obbligatoria.
Si differenzia inoltre dal diritto di accesso agli atti, di cui all’articolo 22 della legge 7
agosto 1990, n. 241, in quanto quest’ultimo è uno strumento finalizzato a proteggere interessi
giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale
è chiesto l’accesso.
Il diritto di accesso civico generalizzato, invece, non presuppone un interesse qualificato in
capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le
amministrazioni forniscano gli atti, i documenti e le informazioni da queste detenuti.
L'istanza deve identificare i dati, i documenti o le informazioni in possesso
dell'Amministrazione richiesti.
Può essere trasmessa all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti o
all'Ufficio relazioni con il pubblico.
Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato
L’istanza può essere presentata per via telematica ed è completa se :
- è inviata tramite posta elettronica ordinaria, indicando le proprie generalità con
sottoscrizione autografa e allegando al messaggio copia del proprio documento di
identità;
- è trasmessa mediante posta elettronica (certificata e non) ed è sottoscritta mediante la firma
digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore
qualificato;
- se il richiedente è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), o
la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.
L’istanza può essere presentata anche a mano presso gli uffici, a mezzo posta ordinaria o a
mezzo fax, ed è completa se sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità, salvo che sia sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto.
La richiesta può essere presentata sul
modulo appositamente
predisposto.
Non è ammessa l’istanza formulata telefonicamente.
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ultimo aggiornamento: giovedì 20 luglio 2023