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Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria
Nell'ipotesi di mancata pubblicazione di un atto, documento o altra informazione che deve
essere pubblicata ai sensi della normativa vigente, i cittadini possono esercitare il diritto di
accesso civico ex articolo 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il diritto viene esercitato attraverso la richiesta dei documenti non pubblicati.
L'Amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito web del dato richiesto e, contestualmente, trasmetterlo al richiedente o in alternativa può comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l'informazione o il dato richiesti sono già pubblicati ai sensi della normativa vigente, la Regione provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata, deve essere presentata al Responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa.
Il Responsabile della trasparenza per le strutture dell’Amministrazione regionale è il dott. Franco Milan (tel. 040-3773707, e-mail trasparenza@regione.fvg.it; pec trasparenza@certregione.fvg.it).
È opportuno evidenziare che l’accesso civico semplice si differenzia da quello generalizzato in quanto ha ad oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. Si differenzia inoltre dal diritto di accesso agli atti, di cui all’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto quest’ultimo è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi. Il diritto di accesso civico semplice, invece, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
Il diritto viene esercitato attraverso la richiesta dei documenti non pubblicati.
L'Amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito web del dato richiesto e, contestualmente, trasmetterlo al richiedente o in alternativa può comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l'informazione o il dato richiesti sono già pubblicati ai sensi della normativa vigente, la Regione provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata, deve essere presentata al Responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa.
Il Responsabile della trasparenza per le strutture dell’Amministrazione regionale è il dott. Franco Milan (tel. 040-3773707, e-mail trasparenza@regione.fvg.it; pec trasparenza@certregione.fvg.it).
È opportuno evidenziare che l’accesso civico semplice si differenzia da quello generalizzato in quanto ha ad oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. Si differenzia inoltre dal diritto di accesso agli atti, di cui all’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto quest’ultimo è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi. Il diritto di accesso civico semplice, invece, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
In caso di inerzia o ritardo da parte del RPCT, il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 17 c
6 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale, può fissare un termine
perentorio entro il quale il RPCT deve adottare gli atti.
Modalità di esercizio del diritto di accesso civico semplice
La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo trasparenza@certregione.fvg.it
- tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail trasparenza@regione.fvg.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo del Responsabile della trasparenza, Piazza dell’Unità d’Italia, 1 Trieste
- direttamente presso gli Uffici relazioni con il pubblico.
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Modalità di esercizio del diritto di accesso civico semplice
La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo trasparenza@certregione.fvg.it
- tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail trasparenza@regione.fvg.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo del Responsabile della trasparenza, Piazza dell’Unità d’Italia, 1 Trieste
- direttamente presso gli Uffici relazioni con il pubblico.