L’accesso documentale, previsto dall’articolo 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

A differenza dell’accesso civico generalizzato previsto dall’articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 33/2013 , presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente, ha ad oggetto soltanto documenti amministrativi e non può essere preordinato a un controllo generalizzato dell’o perato dell’Amministrazione pubblica.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita mediante la visione o l’e strazione di copia di documenti amministrativi, nei modi e nei limiti indicati dall’articolo 24 della Legge 241/1990.

L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e di ricerca, salve le disposizioni in materia di bollo. La Deliberazione della Giunta regionale n. 1809/2021 definisce, con effetto dal 1° gennaio 2022, le tariffe dei costi di riproduzione e ricerca, le modalità della loro riscossione, nonché l’importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto.

Il rilascio di copie alle Amministrazioni pubbliche è gratuito.

Fermo restando che il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, la richiesta, debitamente motivata, è inoltrata alla struttura regionale che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente (cerca la struttura di riferimento nell’ Organigramma della Regione ).

L’istanza deve essere sottoscritta e corredata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore, fatta eccezione per i casi in cui la stessa sia stata sottoscritta digitalmente ovvero tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il procedimento di accesso deve concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la stessa si intende respinta.

In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ovvero chiedere al Difensore civico regionale che sia riesaminata la suddetta determinazione. Il Difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine il ricorso si intende respinto.

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