Promozione degli interventi di presa in carico delle persone fragili, supporto ai caregiver familiari, mobilità e accessibilità a favore di persone con disabilità o con limitata autosufficienza e di persone anziane.

Di cosa si tratta

Per la promozione degli interventi di presa in carico delle persone fragili, supporto ai caregiver familiari, mobilità e l'accessibilità a favore di persone con disabilità o con limitata autosufficienza e di persone anziane sono concessi contributi agli enti del Terzo Settore per sviluppare progettualità, nelle forme previste dall' articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), coerenti con le misure integrate sociosanitarie adottate dagli enti del Servizio Sanitario attraverso i Distretti sanitari e dagli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, i quali valutano l'adeguatezza delle azioni previste e la loro integrazione con le altre misure a vantaggio degli utenti e loro familiari e dei caregiver familiari di cui all' articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Il Regolamento (DPReg 31 luglio 2020, n. 0102/Pres.) stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

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Ambiti di intervento

La Regione, al fine di valorizzare la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, promuove interventi che favoriscono prioritariamente:
a) la presa in carico delle persone fragili;
b) il supporto ai caregiver familiari;
c) la mobilità e l'accessibilità a favore di persone con disabilità o con limitata autosufficienza e di persone anziane. 

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Presentazione delle domande (Anno 2024)

Dal  30 aprile 2024 al 30 giugno 2024 compreso. La modulistica è disponibile nel box a destra.

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Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento gli Enti del Terzo Settore individuati all’articolo 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

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Caratteristiche e requisiti dei progetti

I progetti devono:
a) essere coerenti con le linee di intervento previste dagli atti di pianificazione triennale o annuale regionali, aziendali e degli enti locali in materia socioassistenziale, sociosanitaria e socioeducativa preferibilmente come frutto di un processo di coprogettazione che coinvolge gli enti del Terzo Settore;
b) possedere carattere di innovatività e creare valore aggiunto a vantaggio degli utenti, dei loro familiari e dei caregiver familiari e devono essere concretizzati in attività coerenti con gli ambiti di intervento previsti;
c) possedere preferibilmente la capacità di creare forme di welfare generativo, di coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione, di raccolta fondi – crowdfunding anche attraverso donazioni;
d) essere gratuite oppure prevedere a carico dell’utenza una compartecipazione non superiore al 30 percento della spesa ammissibile a contributo.
Al fine di promuovere l’omogeneità di risposte a livello di territorio regionale, sono sostenute esclusivamente le progettualità realizzate da Enti del terzo settore, eventualmente in partenariato tra loro.
Non sono ammesse forme di partenariato che includano soggetti diversi da Enti del terzo settore.

I progetti sono avviati o da avviare nell’anno di presentazione della domanda e da concludere tassativamente entro il 31 maggio dell'anno successivo.

I termini indicati sono perentori e la loro violazione determina l’inammissibilità della domanda presentata. 

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Importo massimo concedibile

L’ammontare del contributo complessivo per singolo progetto, è concedibile per un importo non inferiore a Euro 5.000,00 e fino a un massimo di Euro 50.000,00.
 
L’importo viene determinato come segue:
a) per le progettualità realizzate senza ricorso a raccolta fondi - crowdfunding: 70 percento della spesa ammissibile determinata secondo quanto previsto dal Regolamento. Tale importo non può comunque superare la differenza tra la spesa ammissibile e l’ammontare complessivo di eventuali contributi o finanziamenti assegnati da altri enti pubblici per la medesima progettualità, nonché dei contributi finanziari eventualmente posti a carico dell’utenza;
b) per le progettualità realizzate con ricorso a raccolta di fondi - crowdfunding: 80 percento della spesa ammissibile determinata secondo quanto previsto dal Regolamento.

Tale importo non può comunque superare la differenza tra la spesa ammissibile e l’ammontare complessivo delle entrate derivanti dalla raccolta fondi, da eventuali contributi o finanziamenti assegnati da altri enti pubblici per la medesima progettualità e dai contributi finanziari eventualmente posti a carico dell’utenza.

Non sono considerate raccolte di fondi quelle i cui esiti comportano entrate inferiori ad Euro 1.500,00.

I contributi vengono concessi in osservanza dei regimi “de minimis” di cui ai Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 1408/2013 qualora applicabili. A tal fine, l’Amministrazione potrà richiedere la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’a rticolo 47 del D.P.R. 445/2000 in ordine a tutti gli elementi necessari a verificare l’osservanza dei massimali previsti.

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Come presentare la domanda

La domanda di contributo è redatta, a pena di inammissibilità, in conformità alla modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio.

Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di contributo per ciascun anno.

Qualora il medesimo soggetto presenti, come singolo o partner capofila, più domande di contributo nel medesimo anno, tutte le domande pervenute dopo la prima sono inammissibili e vengono archiviate d’ufficio.
In ogni caso, lo stesso soggetto può partecipare – in qualità di partner - alla realizzazione di un massimo di due progetti per i quali sia presentata domanda di contributo nel medesimo anno.
Nel caso di progettualità sviluppate in partenariato tra più Enti del Terzo Settore la domanda viene presentata dal solo partner capofila, che assume la funzione di interlocutore esclusivo nei confronti della Regione anche nell’interesse degli altri partners.

La domanda è sottoscritta con firma autografa o digitale, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante o da persona munita di delega nella forma del mandato con rappresentanza generale o speciale secondo la disciplina civilistica. Nel caso di sottoscrizione con firma autografa deve essere allegata anche copia del documento di identità del legale rappresentante o del delegato. Non sono valide e comportano l’esclusione dalla procedura di contributo le sottoscrizioni formate con tamponi, timbri, software grafici e altre modalità diverse da quelle indicate.

Costituiscono parte integrante della domanda:
a) la descrizione sintetica del progetto, con indicazione dei risultati attesi in favore dell’utenza; nel caso di progettualità svolte in partenariato tra più Enti del Terzo Settore la descrizione sintetica deve specificare anche le singole attività e funzioni affidate a ciascun partner;
b) la dichiarazione di adesione al progetto da parte di ciascuno degli eventuali partner, sottoscritta con le modalità di cui al comma 5, contenente l’impegno alla realizzazione delle attività e funzioni specificatamente affidate all’interno del progetto stesso;
c) il documento di validazione del progetto da parte del Distretto sanitario e/o dal SSC che attesta la coerenza con le Aree di intervento previste nel Piano di Zona (PdZ) o del Piano Attuativo Territoriale (PAT) di riferimento. Qualora il progetto sia realizzato in Distretti o Ambiti di Aziende o SSC differenti è sufficiente, per fini di semplificazione, l’attestazione di un solo Distretto sanitario o SSC. Il documento deve altresì contenere l’elenco degli Enti del Terzo settore eventualmente coinvolti nella realizzazione delle progettualità in partenariato;
d) il documento d’identità in corso di validità al momento di presentazione della domanda del legale rappresentante o del delegato che sottoscrive con firma autografa la domanda o le dichiarazioni di cui alla lettera b);
e) il piano finanziario del progetto, redatto in conformità allo schema approvato con decreto del Direttore del Servizio competente per materia;
f) dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La mancata presentazione di uno o più documenti di cui al comma 6 comporta l’inammissibilità della domanda e l’archiviazione d’ufficio.

La dichiarazione di cui alla lettera f) è assolta con la compilazione della sezione della domanda di contributo riferita alle coordinate bancarie/postali su cui poggiano i relativi flussi finanziari progettuali.

La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore, mediante posta elettronica certificata (PEC) intestata all’Ente del Terzo Settore inviata all’indirizzo salute@certregione.fvg.it.

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FAQ

Le FAQ relative al Regolamento in materia di contributi a favore degli Enti del Terzo Settore sono disponibili nel menu a destra: eventuali ulteriori quesiti vanno inoltrati esclusivamente scrivendo una mail a terzosettore@regione.fvg.it.

Le nuove domande e risposte vengono aggiunte nelle FAQ disponibili nel menu a destra: essendo la procedura a sportello, l'aggiornamento delle FAQ assicura la par condicio dei concorrenti.

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