lavori pubblici

Codice regionale dell'edilizia

FAQ -

A. L’articolo 4, comma 1, lettera c), punto 3 della LR 19/2009 dispone che le opere di completa demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente rientrano nella categoria della ristrutturazione edilizia. Tali interventi possono prevedere, altresì riduzioni e incrementi di volumetria: gli incrementi volumetrici possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, derivandone che gli interventi in ampliamento devono rispettare la distanza di 10 metri tra pareti finestrate di cui all’articolo 9 del DM 1444/1968.

B. La realizzazione di un portico in aderenza ad un’abitazione esistente, all’esterno di vani utili quali ad esempio il soggiorno, laddove preveda la sola copertura possa inquadrarsi come tettoia ed essere assoggettato al regime di attività edilizia libera (fino a 25 metri quadrati) o attività edilizia libera asseverata (oltre 25 metri quadrati). A contrario, laddove si generi un ampliamento finalizzato alla creazione di nuovi spazi in termini di superficie con particolare riferimento all’utilizzo della parte ampliata, l’intervento è inquadrabile ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) della LR 19/2009.

A. L’articolo 21 comma 6 della LR 19/2009 non prevede, a differenza di quanto previsto all’a rticolo 15 comma 2 del DPR 380/2001, un riferimento temporale entro il quale debbano necessariamente cominciare i lavori. Nel periodo di efficacia del titolo abilitativo, il titolare può comunicare l’inizio dei lavori anche dopo un anno. Il mancato avvio entro l’anno non comporta la decadenza del titolo di cui all’articolo 23, commi 3 e 4 della LR 19/2009.

B. L’articolo 4, comma 2 della LR 5/2020 dispone che i titoli abilitativi, nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla LR 19/2009 in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31/03/2022 conservano automaticamente la loro efficacia per due anni rispetto alle scadenze previste dal titolo edilizio o dall'atto. La proroga di trenta mesi di cui al D.L. 181/2023, qualora applicabile, va a sommarsi alla proroga di efficacia di due anni prevista dalla LR 5/2020.

A. L’articolo 45, comma 2, lettera b) della legge regionale 19/2009 ammette la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria qualora l’immobile sia conforme agli strumenti di pianificazione vigenti, quale unico requisito, oppure in alternativa, sia conforme a quelli vigenti all’epoca di realizzazione degli interventi senza che lo stesso sia stato oggetto successivamente di ulteriori modifiche, quindi accertando anche che l’immobile non sia stato oggetto di ulteriori modifiche nel tempo.

A. La deroga di cui all’articolo 39 deve considerarsi onnicomprensiva rispetto alle altezze minime e i principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi, ammettendo, quindi, oltre a derogare alle altezze - con il limite altezza minima ml. 1,30 e media non inferiore a ml. 1,90- anche la deroga agli altri principali requisiti igienico-sanitari, quali le superfici minime previste nell’articolo 6 della legge regionale 44/85 e le superfici finestrate previste nell’articolo 7 della medesima legge.

ultimo aggiornamento: Wed Apr 24 12:30:18 CEST 2024