Tipo di intervento

Contributo a fondo perduto per interventi atti a consentire l’esercizio dell’attività professionale ai professionisti che svolgono l’attività professionale in forma individuale, associata o societaria, affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino:

  • riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
  • invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%
  • non vedenti o sordomuti

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A chi si rivolge

Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali.

Professionisti non ordinistici che siano aderenti ad associazioni inserite nel registro regionale previsto dall' art. 4 della LR 13/2004.

Professionisti non ordinistici, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell’elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet

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Requisiti

  • Svolgere l’attività professionale in forma individuale, associata o societaria
  • Residenza in Friuli Venezia Giulia
  • Sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia
  • Svolgimento esclusivamente di un’attività libera e professionale

Inoltre non devono essere:

  • lavoratori dipendenti a tempo subordinato, neanche a tempo determinato
  • titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall’I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private
  • collaboratori di impresa familiare
  • artigiani
  • commercianti
  • coltivatori diretti
  • titolari di impresa individuale
  • amministratori di società di persone o di capitali, diversa da quella costituita per l’esercizio della propria attività professionale

I requisiti devono essere posseduti dal beneficiario per l’intera durata del periodo contributivo, che inizia dalla data di presentazione della domanda e si conclude il giorno in cui il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta.

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Interventi finanziabili

Sono ammesse a contributo le domande che prevedono interventi atti a consentire l’esercizio di un’attività professionale.

Sono interventi finanziabili:

  1. spese per l’esercizio dell’attività professionale
  2. spese per l’acquisto e l’installazione di attrezzature, ausili, sostegni e strumentazione tecnologica ed informatica per l’utilizzo dell’ambiente lavorativo e funzionali allo svolgimento dell’attività professionale, nonché spese per l’acquisto di attrezzature e arredi personalizzati con caratteristiche funzionali per le abilità residue delle persone e spese per superare gravi limitazioni di mobilità
  3. oneri di spesa per attivare rapporti di sostituzione o collaborazione di natura autonoma con un altro soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali per svolgere l’attività lavorativa affidata dal richiedente

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Spese ammesse suddivise per singolo intervento

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Le spese ammissibili sono al netto dell’IVA.

Sono ammissibili le spese al lordo dell’IVA, qualora l’imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile (es. professionisti in regime fiscale “dei minimi” o forfettario).

SPESE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

  • acquisto di attrezzature tecnologiche funzionali allo svolgimento dell’attività lavorativa
  • arredi
  • beni strumentali, macchine d’ufficio, attrezzature anche informatiche
  • software
  • realizzazione o revisione del sito internet
  • spese per l’attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento
  • sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate presso l’abitazione principale
  • costi di iscrizione per partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale e internazionale afferenti al settore di appartenenza
  • abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati
  • acquisto di testi
  • materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali
  • adempimenti previsti per legge per l’esercizio dell’attività professionale
  • adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività professionale, se diversi dall’abitazione principale. Rientrano le spese sostenute per opere edili, per realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (legge regionale 31 maggio 2002, n.14 articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo). Il limite massimo di spesa è pari a 20.000,00 euro e l’immobile oggetto dell’intervento deve essere di proprietà del beneficiario o nella disponibilità dello stesso mediante adeguato titolo almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all’articolo 13
  • locazione dei locali adibiti all’esercizio dell’attività professionale, se diversi dall’abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 15.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi
  • premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate nell’interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro
  • oneri finanziari relativi all’effettuazione dell’operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia, nel limite di spesa massima pari a euro 1.000,00
  • spese connesse ai servizi di coworking

Sono escluse le spese relative all’acquisto di beni usati, immobili, veicoli di ogni tipo, mezzi di trasporto.

SPESE PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE, AUSILI, SOSTEGNI E STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA ED INFORMATICA PER L’UTILIZZO DELL’AMBIENTE LAVORATIVO E FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, NONCHÉ SPESE PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE E ARREDI PERSONALIZZATI CON CARATTERISTICHE FUNZIONALI PER LE ABILITÀ RESIDUE DELLE PERSONE E SPESE PER SUPERARE GRAVI LIMITAZIONI DI MOBILITÀ

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

  • protesi, sussidi tecnici e ausili informatici;
  • strumentazioni di segnalazione di telesoccorso;
  • strumentazioni o ausili per il superamento delle barriere architettoniche (es.: carrozzine, montascale, rampe fisse, elevatore, miniascensore per interni o esterni);
  • modifica del veicolo di proprietà anche non esclusiva, con accessori commisurati alla ridotta capacità motoria del richiedente comprovati dalla carta di circolazione del veicolo medesimo. Tali modifiche possono riguardare sia i comandi di guida che la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi (come guidatore o come passeggero);
  • spostamenti per attività di lavoro con rientro al luogo di residenza effettuati con l’accompagnamento o il trasporto assistito del richiedente, nel limite di spesa massima di euro 3.000,00, limitatamente ai professionisti con handicap grave e a condizione che non sia corrisposta l’indennità di accompagnamento prevista dalla normativa di legge. Non sono ammesse spese previste per i livelli di assistenza regolati da disposizioni normative in materia di salute e disabilità se sostenute, anche in parte, da altri soggetti pubblici o privati.

Sono escluse le spese relative all’acquisto di beni usati, immobili, veicoli di ogni tipo, mezzi di trasporto.

ONERI DI SPESA PER ATTIVARE RAPPORTI DI SOSTITUZIONE O COLLABORAZIONE DI NATURA AUTONOMA CON UN ALTRO SOGGETTO IN POSSESSO DEI NECESSARI REQUISITI PROFESSIONALI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA AFFIDATA DAL RICHIEDENTE

I professionisti con handicap grave, che si trovano in una fase di aggravamento della propria condizione di salute tale da pregiudicare temporaneamente l’esercizio dell’attività professionale norma dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), possono attivare rapporti di sostituzione o collaborazione di natura autonoma con un altro soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali per svolgere l’attività lavorativa a loro affidata.

Il rapporto di collaborazione o sostituzione può essere attivato per una durata massima di 12 mesi e può essere fruito, anche per periodi frazionati, durante l’arco temporale in cui sussiste lo stato di gravità della malattia accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge 104/92.

È ammissibile a contributo la spesa riferita al compenso del professionista sostituto o collaboratore, comprensiva delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali.

Il limite massimo mensile ammesso a contributo è pari a 2.000,00 euro.

 

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Ammontare del contributo

L’ammontare del contributo è pari:

  • al 70% delle spese ammissibili, qualora alla data di presentazione della domanda di contributo non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al fatturato;
  • al 60% delle spese ammissibili, qualora il volume d’affari desumibile dall’ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall’ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro;
  • al 50% delle spese ammissibili, qualora il volume d’affari, desumibile dall’ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall’ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro;
  • al 30% delle spese ammissibili, qualora il volume d’affari, desumibile dall’ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall’ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro.

L’ammontare del contributo è elevato all’80% delle spese ammissibili qualora il rapporto di sostituzione o di collaborazione venga attivato con un sostituto o un collaboratore iscritto da non più di dodici mesi all’Ordine o Collegio di pertinenza o in caso di professione non regolamentata all’associazione inserita nel Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche ovvero inserita nell’elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi presente sul sito del Ministero dello sviluppo economico.

L’importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo di 50.000,00 euro.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le analoghe finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

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Quando presentare la domanda

La domanda può essere presentata più volte fino al raggiungimento del limite massimo di contributo pari a euro 50.000,00.

Le spese relative a locazione, ristrutturazione dei locali adibiti all’esercizio dell’attività professionale e la spesa per spostamenti per attività di lavoro con rientro al luogo di residenza effettuati con l’accompagnamento o il trasporto assistito del richiedente possono essere inserite nel piano di spesa fino al raggiungimento del limite massimo consentito per la specifica voce di spesa e tale limite è calcolato cumulativamente con il contributo eventualmente erogato per le precedenti domande presentate per la stessa tipologia di spesa.

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Come presentare la domada

Le domande di contributo devono essere presentate in bollo (16,00 euro) sulla modulistica resa disponibile su questo sito web.

Possono essere trasmesse a mano, inviate con raccomandata A.R. o tramite posta certificata (lavoro@certregione.fvg.it) alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio innovazione e professioni.

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Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione dei beni

Il beneficiario è tenuto a mantenere, nei tre anni successivi alla data di conclusione dell’iniziativa:

  • la partita IVA dichiarata per l’ottenimento del contributo
  • la sede legale o operativa nel territorio regionale
  • la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data dell'ultima fattura ammessa a contributo

Nel caso di contributi ottenuti per le spese di ristrutturazione o adeguamento dei locali adibiti all’esercizio dell’attività professionale il vincolo di destinazione deve essere osservato per i locali indicati nella domanda, oggetto di adeguamento o ristrutturazione per cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa.

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