Informazioni per l'avvio e la gestione in sicurezza di attività educative, ludiche e ricreative sperimentali dedicate ai minori e articolate in tradizionali centri estivi.

Cosa sono i centri di vacanza per minori

Per centri di vacanza per minori si intendono strutture o aree appositamente attrezzate che offrono attività volte a organizzare il tempo libero di bambini/e e di ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria con l'obiettivo di favorirne la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, assolvendo al tempo stesso anche una funzione sociale.

I centri di vacanza per minori sono attivati annualmente per un periodo limitato e possono essere diurni o prevedere anche il pernottamento per la fascia tra i 6 e i 17 anni.

I centri di vacanza possono anche assumere la forma di campeggi. In tal caso devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 29 e seguenti della L.R. 21/2016.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi al Comune sede del centro di vacanza.

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Cosa fare per aprire un centro di vacanza per  minori

Per aprire un centro di vacanza per minori è necessaria la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al Comune sede del centro (nel Regolamento, per "autorizzazione" si intenda SCIA).

La SCIA deve essere presentata al Comune dove è ubicato il centro dai gestori dei centri di vacanza:
a) diurni, il cui orario di apertura sia pari o superiore a tre ore giornaliere;
b) con pernottamento, qualora siano previsti quattro o più pernottamenti.

In caso di utilizzo della stessa sede da parte di più soggetti gestori, ciascun gestore dovrà presentare la propria SCIA.

I locali utilizzati devono essere in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità e certificati idonei sotto il profilo igienico-sanitario. 

La tabella dietetica comprensiva di menù dettagliato deve essere approvata dall’Azienda Sanitaria, come previsto da regolamento DPGR n. 190 nel 2001; in alternativa può essere inviata una dichiarazione in cui si attesta che si adottano i menù e le tabelle dietetiche presenti sulla sezione “documentazione”. E’ opportuno che venga riportato anche l’elenco degli allergeni presenti nel menu.

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Operatori

Sono considerati operatori di area educativa, e pertanto possono prestare la loro opera con i bambini, tutti i maggiorenni in possesso del diploma di scuola media superiore e i maggiorenni che, pur non avendo conseguito il diploma di scuola media superiore, sono in possesso del diploma della scuola dell'obbligo e hanno maturato un'esperienza quale operatore di area educativa non inferiore a 10 anni.

Come previsto dal DPReg. 190/2001 la dotazione di personale deve prevedere:
- un coordinatore responsabile; 
- un operatore di area educativa ogni 15 minori per i centri diurni, ridotto a un operatore ogni 10 bambini per la fascia 3-6;
- un operatore ogni 10 minori per i centri con pernottamento.

In presenza di minori con handicap deve essere previsto un adeguato numero di operatori di appoggio oppure, nel caso di impossibilità, la modifica dei rapporti numerici.

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