Caratteristiche, requisiti e procedure per l'avvio di nidi d'infanzia, spazi gioco, centri per bambini e genitori, servizi educativi domiciliari, servizi sperimentali.

 Come avviare un servizio educativo per la prima infanzia

 Le modalità per l’avvio e il funzionamento dei servizi per la prima infanzia sono disciplinati con  Regolamento regionale emanato con DPReg 230/2011 e s.m.i. in attuazione della  legge regionale 20/2005.
I soggetti che intendono gestire un servizio del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, per poter avviare il servizio devono presentare al Comune competente per territorio una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), attestante la corrispondenza del servizio alle disposizioni di cui al Regolamento utilizzando la  modulistica regionale unificata per i servizi per la prima infanzia del sistema educativo integrato disponibile presso i SUAP (Sportelli unici per le attività produttive) della regione.

Inoltre,  dal  1° gennaio 2019 è entrato in vigore  l’istituto dell’a ccreditamento per tutti i servizi dedicati alla prima infanzia (3-36 mesi). È caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l’avvio del servizio, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.
 Requisiti e modalità per chiedere l’accreditamento

Ritorna all'indice

 Titoli di studio per accedere alla professione di educatore dei servizi per la prima infanzia

 L'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per la prima infanzia è consentito a: 

1. coloro che sono in possesso della laurea in  Scienze dell’educazione e della formazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in  Scienze della formazione primaria (LM-85bis), integrata da un corso di specializzazione per complessivi  60 crediti formativi universitari (articolo 4, comma 1, lettera e) del  d.lgs. 65/2017  );

2. coloro che sono in possesso dei seguenti titoli universitari, purchè conseguiti entro l'anno accademico 2018/2019,  conclusosi il 15/6/2020 ( cfr. nota MIUR n. 14176/2018  e  nota Miur n. 18787/2020):

a) Lauree “generali” in Scienze dell’educazione e della formazione (classe L 19) pur in assenza dell’indirizzo specifico;
b) Lauree quinquennali a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM 85 bis), pur in assenza dell’integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti; 
 
3. coloro che posseggono i titoli riconosciuti validi in precedenza dalla normativa regionale (ex articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 e articolo 29 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20), purché conseguiti entro l’anno accademico 2018/2019,    conclusosi il 15/6/2020 (cfr. note MIUR sopra citate) e precisamente: 
a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
b) diploma di maturità magistrale;
c) diploma di qualifica di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali, conseguito dopo un corso triennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato;
d) diploma di maturità per assistente di comunità infantile ovvero di tecnico dei servizi sociali, conseguito dopo un corso quinquennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato;
e) diploma di maturità tecnico-femminile per dirigenti di comunità
f) diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i  titoli equipollenti  riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 
4. sono inoltre validi, esclusivamente per l’accesso ai servizi integrativi di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. 20/2005 (centri per bambini e genitori, spazi gioco e servizi educativi domiciliari) i diplomi di scuola media superiore, integrati con specifici percorsi formativi di qualificazione di durata non inferiore a 400 ore approvati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come previsto dall’articolo 7, comma 4 del D.P.Reg. 230/2011, purchè conseguiti entro l’anno accademico 2018/2019 conclusosi il 15/6/2020 (cfr. note MIUR sopra citate).

Ritorna all'indice

 Titoli di studio per svolgere la funzione di coordinatore pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia

 L’articolo 25 della legge regionale 20/2005 prevede che i soggetti gestori dei servizi pubblici e privati accreditati assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico delle singole strutture avvalendosi di operatori in possesso del titolo di studio di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico.

Il Regolamento attuativo D.P.Reg. 230/2011, all'articolo 37 comma 2, dispone che, salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 4 della citata L.R. 20/2005 (che garantisce la validità dei titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell’assunzione in servizio), la funzione di coordinamento pedagogico deve essere svolta da personale in possesso del  diploma  di laurea in Pedagogia, in Scienze dell’Educazione, in Scienze della Formazione Primaria, in Psicologia o di altre lauree equipollenti.
 
La laurea in pedagogia è equipollente alla laurea quadriennale in scienze dell'educazione, così come definito dal decreto istitutivo della Laurea (  Decreto Ministeriale 18 giugno 1998)  .
La laurea in scienze dell’educazione quadriennale è stata equiparata (  Decreto Interministeriale 9 luglio 2009  )   alle lauree specialistiche 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 65/S Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua e 87/S Scienze pedagogiche e alle lauree magistrali (ordinamento del 2004) LM-85 Scienze pedagogiche, LM-93 Teorie e metodologie dell’elearning e della media education, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua e LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi. 

Ritorna all'indice

 Ulteriori info sui titoli di studio

 Per ogni ulteriore informazione o chiarimento sui titoli di studio vai alla pagina dedicata

Ritorna all'indice

.