Si intende il documento, comunque denominato, emanato dal Comune sul cui territorio insiste l’e
dificio, il quale certifichi l’assenza delle condizioni di agibilità di un edificio.
Si ritiene comunque equipollente la documentazione emanata dall’Agenzia delle Entrate che
attribuisce a un bene la categoria catastale “F/2 – unità collabente”.
Tale certificato è obbligatorio per gli edifici con destinazione non residenziale, mentre per
questi ultimi è sufficiente lo stato di non occupazione o di sottoutilizzo.
La condizione di sottoutilizzo per le unità immobiliari a destinazione residenziale è
individuata in base ai criteri di cui all’art. 6 della L.R. 44/1985.
A titolo esemplificativo:
• un alloggio con due stanze da letto di 12 mq ciascuna, potrà accogliere al massimo 4
persone (2 per ciascuna stanza); in questo caso l’alloggio verserà in una condizione di
sottoutilizzo se non occupato o se occupato da una sola persona
• un alloggio con due stanze da letto, di 9 mq e 12 mq, potrà accogliere al massimo 3 persone
(1 per la stanza da 9 mq, e 2 per la stanza da 12 mq); in questo caso l’alloggio, anche se abitato
da una sola persona, non si troverà in condizione di sottoutilizzo, in quanto occupato da un numero
di soggetti in misura non inferiore al 30% delle sue potenzialità abitative.
Ai fini del bando, non si tiene conto di eventuali diverse misure nelle superfici minime
abitabili, stabilite con regolamento comunale.
In base all’art. 3 del Regolamento ex LR 15/2014, sono finanziabili esclusivamente gli
interventi su immobili collocati nelle zone A o B0 o su singoli immobili equiparati a tali zone “
come individuati dagli strumenti urbanistici comunali”. Per “strumento urbanistico comunale” si
intende il PRGC adottato e approvato dal Comune alla data della domanda.
Qualora l’equiparazione dei suddetti edifici non sia indicata nel PRGC del Comune, non è
possibile ottenere il contributo.
La collocazione degli edifici all’interno delle zone omogenee A o B0 o l’equiparazione del
singolo edificio a tali zone può essere attestata dal Comune con uno specifico certificato di
destinazione urbanistica, attestazione urbanistico edilizia o valutazione preventiva, così come fra
l’altro previsto dall’art. 34 della LR 19/2009, nel rispetto delle previsioni del PRGC richiesto
dall’art. 3, comma 1, del Regolamento stesso.
Sì, purché le relative spese siano state sostenute dopo l’entrata in vigore della L.R. 15/2014,
avvenuta l’8 agosto 2014.
Si rammenta che, qualora l’intervento di ristrutturazione preveda anche un ampliamento dell’e
dificio, i costi relativi all’ampliamento non sono ammissibili.
Nel caso in cui la destinazione finale dell’immobile sia mista, è necessario specificare – sia
nella domanda di contributo che successivamente nella documentazione che verrà richiesta nelle
diverse fasi procedimentali – quale sia la spesa relativa alla parte residenziale e quale quella
relativa ai locali con destinazione non residenziale. Questo perché i limiti di contribuzione sono
diversi per le due tipologie di realizzazione:
• per la parte residenziale, il contributo sarà pari al 50% della spesa ammissibile, con un
limite massimo di 30.000 euro per alloggio, per i soggetti privati diversi dalle persone fisiche,
ovvero di 40.000 euro per alloggio per le domande presentate dalle persone fisiche;
• per la parte non residenziale, il contributo sarà pari al 50% del costo di realizzazione,
senza alcun limite massimo per le domande presentate dalle persone fisiche, mentre per le imprese
vige il limite massimo di 200.000,00 euro nel triennio stabilito dalla normativa sugli aiuti di
stato (de minimis).
Per gli interventi che porteranno alla realizzazione di immobili con destinazione d’uso diversa
dalla residenziale, non esistono deroghe.
Per gli interventi che porteranno alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale
convenzionata, esiste la possibilità di derogare alla normativa sul “de minimis”, purché il
contributo regionale vada interamente a beneficio dell’acquirente dell’alloggio realizzato. In
questo caso, la convenzione con il Comune dovrà espressamente prevedere che il prezzo dell’alloggio
venga decurtato dell’importo corrispondente al contributo regionale concesso all’impresa.
L’art. 6 del Regolamento prevede la cumulabilità del contributo con altre contribuzioni o
incentivi, concessi sullo stesso immobile per le stesse finalità, per la quota di spesa che rimane
a carico del beneficiario.
Riguardo ai benefici ottenuti ai sensi di leggi diverse, statali o regionali, è opportuno
verificare se le stesse prevedono motivi di incompatibilità con altri contributi.
La dicitura “destinazione a prima casa” significa che l’alloggio per la cui ristrutturazione è
stato chiesto il finanziamento dovrà diventare luogo di residenza da parte del proprietario
(attuale o futuro), e questo entro 270 giorni dalla data di liquidazione del contributo, pena la
revoca del contributo stesso.
Qualora il finanziamento comporti la realizzazione di più alloggi residenziali e sia stato
chiesto il punteggio di cui alla suddetta lett. c) dell’allegato “A”, tutti gli alloggi dovranno
essere destinati a “prima casa” da parte dei rispettivi proprietari.
L’indicazione del numero di alloggi da realizzare è rilevante ai fini della formazione della
graduatoria, sia per quanto riguarda l’attribuzione dello specifico criterio di premialità (lett. “
g” della scheda allegata alla domanda), sia per quanto riguarda la situazione di parità di
punteggio prevista dall’art. 7, comma 2, del Regolamento.
Pertanto, la realizzazione di un numero di alloggi inferiore a quanto previsto in domanda
comporterà la revoca del contributo (art. 12, lett. b).
Per poter usufruire di tale punteggio premiale, si dovrà fare una relazione tra il costo
complessivo dell’intervento (comprensivo quindi anche dei costi non ammissibili a finanziamento,
quali per esempio i costi di un eventuale ampliamento o quelli sostenuti prima del 08.08.2014, data
di entrata in vigore della LR 15/2014, ovvero i costi per IVA per le imprese che non sono
ammissibili in quanto recuperabili) indicato nel quadro economico del progetto di ristrutturazione,
e il beneficio che potrà essere ottenuto secondo le indicazioni del Regolamento.
Da questa relazione si potrà capire in che percentuale il contributo abbatte i costi dell’i
ntervento complessivo. In base a tale percentuale potrà essere richiesto uno dei punteggi previsti
dalla lettera f) della scheda tecnica allegata alla domanda.
Sul mantenimento di quanto indicato per l’ottenimento del punteggio verrà fatta una verifica
in sede di liquidazione del contributo. Qualora non venga mantenuto il rapporto percentuale
indicato in domanda, ovvero il nuovo rapporto percentuale si discosti per difetto da quanto
indicato in domanda, il contributo verrà revocato (art. 12, comma 1, lettera b) del
Regolamento).
Sì, la disposizione, in considerazione delle sua finalità, va intesa estensivamente comprendendo anche all’utilizzo di un conto corrente postale.
In base all’art. 2 comma 3 del Regolamento è consentito il subentro di altro soggetto nella titolarità del contributo: “Il successore per atto tra vivi o “mortis causa” nella titolarità dei diritti di cui al comma 1, qualora ne faccia espressa richiesta, può subentrare nella posizione giuridica dell’intestatario della domanda, ai fini della concessione e dell’erogazione del contributo, previa autorizzazione della struttura competente”.
Non è previsto un vincolo di destinazione per i contributi in argomento (cfr. art.9, comma 28 della L.R. 15/2014), pertanto, salvo quanto indicato al precedente punto 12) riguardo alla possibilità di subentro, sempre nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (in particolare, in caso di attribuzione del criterio di priorità per la prima casa, per cui l’alloggio realizzato dovrà diventare luogo di residenza del proprietario (attuale o futuro), e questo entro 270 giorni dalla data di liquidazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso), il proprietario può vendere o affittare gli alloggi realizzati.