Incentivi in materia di residenzialità e prima casa (Legge regionale 1/2016, articoli 24, 25 e 26).

Si tratta di incentivi finalizzati a fornire risposte innovative a specifiche esigenze di residenzialità.

Le iniziative sostenute consistono in proposte progettuali che per tipologia non rientrano tra le iniziative ammissibili con le altre agevolazioni previste dalla legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1.

Le iniziative devono essere finalizzate ad acquistare, realizzare o riqualificare immobili da destinare ad uso residenziale con alloggi non di lusso.

Gli interventi edilizi oggetto delle iniziative sono attuati in conformità alle norme edilizie di cui alla legge regionale 19/2009 (Codice regionale dell’edilizia) e relativo regolamento attuativo.

Gli alloggi realizzati devono essere destinati a persone fisiche che, per le specifiche esigenze legate alla loro residenzialità, si rivolgono allo Sportello risposta casa di cui all’a rticolo 7 della legge regionale 1/2016. Tali destinatari finali devono adibire a dimora abituale le unità abitative site negli immobili oggetto delle iniziative.

Sono ammesse ai benefici le iniziative definite agli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento di esecuzione, consistenti in iniziative di auto-recupero, iniziative di coabitare sociale (co-housing), e iniziative finalizzate allo sviluppo di nuove modalità abitative (forme innovative).
 

AUTO-RECUPERO

Per auto-recupero (art. 24 della legge regionale 1/2016) si intendono le iniziative finalizzate a valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado, sostenendo i Comuni e gli altri enti pubblici nella spesa afferente interventi di riqualificazione edilizia.

I Comuni e gli altri enti pubblici, beneficiari degli incentivi, devono essere titolari del diritto di proprietà su un immobile o su unità immobiliari da riqualificare e destinare ad uso residenziale, e devono concedere il diritto di superficie a tempo determinato su tali immobili a cooperative edilizie a proprietà indivisa, che in qualità di soggetti attuatori realizzeranno gli interventi edilizi di riqualificazione. Negli atti di concessione del diritto di superficie i Comuni e gli altri enti pubblici individuano anche i criteri e le modalità per il trasferimento degli incentivi alla cooperativa edilizia. I destinatari finali ai quali sono assegnati in godimento le unità abitative recuperate sono i soci della cooperativa edilizia.
 

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COABITARE SOCIALE (CO-HOUSING)
 

Per coabitare sociale o co-housing (articolo 25 della legge regionale 1/2016) si intende un modo di vivere improntato alla socialità, alla partecipazione e alla collaborazione, nel quale i co-housers condividono un determinato stile di vita che pone al centro il valore fondante dell’a pertura al dialogo e alla socialità, la cooperazione, il rispetto per l’ambiente, nonché il risparmio, che si raggiunge attraverso la condivisione nell’ambito residenziale di spazi, beni e servizi (saving by sharing) a fronte della rinuncia di alcuni spazi privati.

I beneficiari degli incentivi sono persone fisiche o giuridiche, titolari di un diritto di proprietà o di superficie su un immobile o su unità immobiliari, da acquistare, realizzare, riqualificare, e da destinare ad uso residenziale. Per la realizzazione delle iniziative i beneficiari possono avvalersi di altri soggetti sulla base di specifico accordo vincolante, e tra questi anche gli enti privati senza scopo di lucro (onlus) che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi. Al fine dell’individuazione dei destinatari finali delle unità abitative, i beneficiari ovvero i soggetti attuatori pubblicano apposito avviso all’albo pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune ove hanno sede le unità abitative oggetto dell’a vviso.
 

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FORME INNOVATIVE

Per forme innovative (articolo 26 della legge regionale 1/2016) si intendono le iniziative finalizzate allo sviluppo di nuove modalità abitative caratterizzate dal rapporto di funzionalità tra l’intervento edilizio e le finalità perseguite. Tale rapporto di funzionalità è elemento caratterizzante la proposta progettuale, nella quale gli interventi edilizi previsti sono preordinati al soddisfacimento di un bisogno legato alla residenzialità, e ne costituisce elemento sostanziale e vincolante.

I beneficiari degli incentivi sono persone fisiche o giuridiche, titolari di un diritto di proprietà o di superficie su un immobile o su unità immobiliari, da acquistare, realizzare, riqualificare, e da destinare ad uso residenziale. Per la realizzazione delle iniziative i beneficiari possono avvalersi di altri soggetti sulla base di specifico accordo vincolante, e tra questi anche gli enti privati senza scopo di lucro (onlus) che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi. Al fine dell’individuazione dei destinatari finali delle unità abitative, i beneficiari ovvero i soggetti attuatori pubblicano apposito avviso all’albo pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune ove hanno sede le unità abitative oggetto dell’a vviso.
 

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FORMA DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale da concedere in misura percentuale rispetto alla spesa ammissibile e comunque non superiore alla spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico. La misura percentuale è fissata con il Piano annuale previsto dall’a rticolo 4 della legge regionale 1/2016; per l’anno 2019, secondo quanto stabilito dal piano approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 999 del 17.06.2019, il contributo per le iniziative di coabitare sociale (art. 25 della legge regionale 1/2016) e forme innovative (art. 26 della legge regionale 1/2016) è calcolato nelle seguenti misure percentuali:
• 100% della spesa ammissibile per le iniziative da avviare da parte di enti pubblici;
• 100% della spesa ammissibile per le iniziative di soggetti diversi dagli enti pubblici, riguardanti unità abitative oggetto di progetti socio-assistenziali a carattere residenziale per i quali sono state avviate le relative procedure di convenzione con i Comuni, le Aziende di servizi per la persona o le Aziende per l’assistenza sanitaria;
• 50% della spesa ammissibile per le iniziative di soggetti diversi dagli enti pubblici non rientranti nel precedente punto.

Non sono stati previsti finanziamenti per le iniziative di auto-recupero (art. 24 della legge regionale 1/2016).

Il contributo non può comunque superare l’importo di 800.000,00 euro e non può essere riconosciuto su una spesa complessiva, sostenuta e rimasta effettivamente a carico, inferiore a 40.000,00 euro. Le spese devono essere sostenute in data successiva alla presentazione della domanda.

Il contributo copre i costi riconducibili agli interventi edilizi e i costi riconducibili all'acquisizione della titolarità del diritto di proprietà o di superficie qualora intervenga in data successiva alla presentazione della domanda e ne costituisca quindi spesa ammissibile.
 

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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per l’anno 2020 il Piano annuale non ha previsto stanziamenti per le iniziative, quindi al momento non possono essere presentate domande.

La domanda va presentata prima dell’inizio dei lavori o dell’acquisizione della titolarità del diritto di proprietà o di superficie.

La domanda va redatta su apposito modulo approvato dalla Direzione centrale competente, ed è sottoscritta dal richiedente persona fisica ovvero dal legale rappresentante se persona giuridica. Va inviata tramite Posta elettronica certificata (PEC), ovvero, sottoscritta in originale sul modulo ed inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

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PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

I contributi sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria.

Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili, secondo l'ordine di priorità assegnato in graduatoria e determinato sulla base del maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento di esecuzione.

Sono ammissibili le sole iniziative coerenti con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative (articolo 4, comma 1 della legge regionale 1/2016), condivise e fatte proprie dai Tavoli territoriali per le politiche abitative.

Sono ammesse a contributo le domande fino a concorrenza delle risorse assegnate con il Piano annuale alle diverse tipologie delle iniziative.

Le graduatorie, una per ciascuna delle tipologie di iniziativa, hanno validità sino al 31 dicembre dell’esercizio finanziario dell’anno.

Le domande non finanziate nell'anno di presentazione sono archiviate.
 

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OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari dei contributi dovranno mantenere gli alloggi a destinazione d’uso residenziale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla determinazione del contributo, e in tali alloggi i destinatari finali dovranno avere dimora abituale.
 

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NORMATIVA

Gli incentivi diretti a sostenere le iniziative di auto-recupero, del coabitare sociale e di sviluppo di nuove forme del costruire e dell’abitare, sono previsti dagli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 e sono disciplinati da apposito Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017 n. 0210 (DPReg 0210/2017) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 04 ottobre 2017.
 

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