Il ristoro è concesso solo a favore delle imprese ubicate in Friuli Venezia Giulia ed in
possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno uno dei codici ATECO
primario/prevalente fra quelli ammissibili in base alla Tabella in allegato 1 alla deliberazione
giuntale. Il codice ATECO ammissibile può essere riferito:
- al codice primario dell’unità locale ubicata in Regione, indipendentemente dalla
localizzazione della sede legale (in Regione o fuori Regione);
- o al codice primario/prevalente della sede legale, solo se ubicata in Regione.
Come espressamente chiarito dalla Giunta nella deliberazione n.1454/2022 e previsto nel bando
attuativo, sono ammissibili a contribuzione solo i soggetti iscritti al registro imprese e in
possesso di codice ATECO primario/prevalente fra quelli ammissibili in base alla Tabella in
allegato 1 alla stessa deliberazione giuntale.
I due requisiti devono coesistere.
Nell’ambito delle voci che compongono la fattura, a prescindere dal fornitore, va considerato, a
fini della quantificazione dei costi, solo l’importo riferito alla “spesa per la materia energia”,
indipendentemente se la spesa sia riferita a stime o consumi effettivi.
Si precisa che il calcolo della spesa va effettuato in base al criterio della competenza
ovvero con riferimento ai consumi, stimati o effettivi, del semestre considerato. Per “competenza
del periodo” si intende il mese di erogazione del servizio energia e non la data della fattura.
Vedi esempi di fatture (
>>>
) in cui sono individuate le voci da prendere in considerazione per
quantificare il costo della “componente energia”.
La definizione si riferisce al momento di esecuzione degli obblighi contrattuali ovvero al momento di produzione degli effetti del contratto. In particolare, con riguardo alla fase di esecuzione del contratto si distingue tra contratti ad esecuzione istantanea, che esauriscono i propri effetti in un solo momento e contratti di durata, la cui esecuzione è protratta nel tempo per soddisfare bisogni destinati appunto a sussistere per un certo intervallo temporale. I contratti di durata possono a loro volta essere ad esecuzione continuata, in cui la prestazione è unica, ma protratta nel tempo, ad esecuzione periodica, in cui vi sono più prestazioni, effettuate in date prestabilite oppure saltuariamente, su richiesta di una delle parti (es. conto corrente). La specificazione del bando intende appunto comprendere, accanto ai normali contratti di fornitura, anche tali ultime tipologie di contratto.
Il bando non esclude la cumulabilità con altri contributi pertanto il ristoro è cumulabile con altri contributi ad eccezione di quanto previsto dall’art.4, comma 6 che esclude la cumulabilità con i ristori a valere sulla linea destinata alla filiera mosaici di cui alla LR 24/2021, articolo 2, comma 63, come disciplinata con DGR 872/2022.
Si.
Valutato il contesto attuale di riferimento e le prospettive di medio periodo, si conferma
che è possibile ottenere anche dei ristori che superino l’importo di spesa effettivamente sostenuta
dal beneficiario.
1. Nell’ambito delle voci che compongono la fattura, a prescindere dal fornitore, va
considerato, a fini della quantificazione dei costi, solo l’importo riferito alla “spesa per la
materia energia”, indipendentemente se la spesa sia riferita a stime o consumi effettivi.
2. Il calcolo della spesa va effettuato in base al criterio della competenza ovvero con
riferimento ai consumi, stimati o effettivi, del semestre considerato. Per “competenza del periodo”
si intende il mese di erogazione del servizio energia e non la data della fattura.
3. Il costo da prendere in considerazione per la verifica della maggiore spesa nei due
semestri da confrontare con il valore del contributo è solo quello della componente energia (ad
esempio non spese trasporto).
4. Ai fini del computo dell’aumento percentuale intervenuto fra i due semestri:
- vanno sommati gli importi della sola “spesa per la materia energia” riferiti ai primi
sei mesi anno 2021 e l’importo totale va diviso per il totale del kWh consumati nel medesimo
semestre;
- vanno sommati gli importi della sola “spesa per la materia energia” riferiti ai primi
sei mesi anno 2022 e l’importo totale va diviso per il totale del kWh consumati nel medesimo
semestre;
-
il valore riferito al primo semestre 2022 deve essere superiore di almeno il 30% del
valore riferito al primo semestre 2021.
Possono presentare domanda ammissibile solo se iscritti al registro imprese e in possesso di
ATECO primario ammissibile (56.10.12 – attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
55.20.52 – attività di alloggio connesse alle aziende agricole), riferito a un’unità locale ubicata
in Regione.
Si precisa che, ai sensi dell’Avviso, i contributi di cui trattasi sono concessi sulla base
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”
(pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013)
che non contempla il settore agricolo.
Stante che l’attività agrituristica è sussidiaria e strettamente interconnessa all’attività
agricola e risultando critica pertanto la circoscrizione dei due ambiti, sono ritenute ammissibili
sull’Avviso in parola esclusivamente le attività svolte presso le unità locali riconducibili
direttamente ai codici primari 56.10.12 e 55.20.52.