Regolamento Fertilizzanti Azotati - aggiornamento 2022

Come disposto con DGR n. 1258 del 05.09.2022 di approvazione in via definitiva del Regolamento Fertilizzanti Azotati (RFA), con il Decreto n. 0119/Pres. del 30.09.2022 il Presidente della Regione ha provveduto all’emanazione del RFA.
Il DPReg 0119/2022 è pubblicato sul BUR n. 41 del 12.10.2022 [link]; dal giorno successivo, 13.10.2022, il regolamento è entrato in vigore.
Il RFA con Programma d’Azione per le zone vulnerabili da nitrati ZVN aggiornato mantiene struttura e contenuti analoghi al precedente di cui al DPReg. 03/2013, con introduzioni volte a integrare e affinare la disciplina agroambientale delle fertilizzazioni, adeguandola a quanto stabilito dal DM di orientamento 25.02.2016 e dal recente DL 21/2022, oltre che a orientamenti e finalità connesse non esclusivamente alla Direttiva Nitrati. Tra i principali elementi di recepimento e rivisitazione normativa:

  • implementazione di opportuni criteri e norme tecniche per l’utilizzazione agronomica del digestato;
  • conferma, con revisioni da confronto con gli apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS) indicati dal DM 25.02.2016, degli apporti massimi di azoto efficiente (MAE) approvati con il regolamento di cui al DPReg 03/2013 sia per le zone vulnerabili da nitrati (ZVN) che per le zone ordinarie (ZO) in Friuli Venezia Giulia;
  • gestione del divieto stagionale (di 90 gg) delle concimazioni azotate nelle ZVN resa in parte flessibile in rapporto alle condizioni pedoclimatiche, a mezzo ‘servizio agrometeo’ di avvertimento (LR 2/2000 mod. con LR 6/2019 – Bollettino Agrometeorologico Nitrati RAFVG-Osmer), ai fini di applicazioni meglio orientate nei termini sia agronomici che della tutela ambientale;
  • allo scopo di indurre strategie d’apporto più bilanciate dei fertilizzanti azotati anche minerali, introduzione dell’obbligo di presentazione del piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi (solo per utilizzazione agronomica aziendale di azoto > 10.000 kg/anno);
  • tempistiche più strette (24 h) e cautele per l’interramento (ove possibile) in ZO e ZVN dei fertilizzanti organici non palabili, così come nelle distribuzioni in ZVN di fertilizzanti organici palabili e concimi di sintesi (incorporazione entro 48 h, ove possibile) volte, oltre che a limitare i rischi di lisciviazione e dilavamento dei nitrati, al contenimento delle emissioni in aria di composti azotati e delle emissioni odorigene;
  • inclusione nelle elencazioni dei divieti spaziali e spazio-temporali per categoria di fertilizzanti, di disposti inerenti a tutela d’habitat definiti con il Servizio biodiversità RAFVG in chiave coerente con le misure di conservazione dei Piani di Gestione approvati per i siti Natura 2000, le norme di tutela per i biotopi e la L.R. 9/2005 aggiornata (all’Allegato C) con DGR 1923/2020;
  • eliminazione della doppia procedura di compilazione in NitrAtti/presentazione tramite “Sportello SUAP” per tutti gli adempimenti di comunicazione di utilizzazione agronomica e PUA dovuti dai soggetti di cui agli articoli 22, 23 e 33 del RFA (prossima introduzione di protocollazione direttamente da piattaforma S.I.AGRI.FVG), tranne che nei casi previsti dal DPR 59/2013 ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale. In altre parole, per quanto disposto all’art. 22, comma 8 del DPReg 119/2022, solamente la presentazione e protocollazione delle comunicazioni/PUA, previamente compilati in NitrAtti, da parte di imprese che intendono avvalersi dell’AUA (DPR 59/2013, art.3) seguiterà ad avvenire tramite “Sportello SUAP”.

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RFA in variante e aggiornamento del Programma d’azione nelle ZVN - Verifica di assoggettabilità a VAS

Con deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 25.02.2022 è stata approvata in via preliminare la proposta di RFA in variante (“Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della Legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della Legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della Legge regionale 17/2006”) comprensiva di Rapporto preliminare redatto ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006. Con lo stesso provvedimento è stato avviato il procedimento per la verifica di assoggettabilità VAS ai sensi dell'art 12 del D.lgs. 152/2006 e sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) nell’ambito del medesimo processo di verifica.

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Gestione divieto stagionale distribuzioni con Servizio web Agrometeo

 

Consulta il Bollettino Agrometeorologico Nitrati per vedere le indicazioni di divieto/permesso relative alle distribuzioni nei mesi di novembre e dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022.

Con deliberazione della Giunta regionale di data 28.10.2021, n. 1666 è stata disposta una diversa decorrenza del divieto di distribuzione autunno-invernale dei fertilizzanti azotati nelle Zone vulnerabili da nitrati (ZVN), ai sensi dell’art. 23, c.4 del Regolamento Fertilizzanti Azotati (RFA) di cui al DPReg 03/2013. La modifica alla decorrenza dei tempi del divieto stagionale di 90 giorni si è resa necessaria, come da richieste pervenute da imprese e da organizzazioni di categoria, a seguito dell’impossibilità di distribuire letami, liquami e materiali assimilati verificatasi per molte realtà aziendali FVG a ottobre. E ciò a causa di un ritardo generalizzato nelle raccolte della soia e del mais e silomais in taluni areali, protrattosi sino alla fase attuale e dipeso essenzialmente da un posticipo nelle semine e nella partenza vegetativa di tali colture a seguito dell’andamento meteo di maggio: piogge decisamente frequenti e temperature perlopiù basse.
A inizio autunno, il mancato completamento delle raccolte, impedendo le distribuzioni programmate dei fertilizzanti, ha anche precluso il connesso loro interramento in suoli di prossima messa a coltura.

Allo scopo di assicurare conveniente soluzione a tali problematiche, in prosieguo d’applicazione del Servizio Agrometeo di cui alla L.R. 6/2019, art.12, secondo l’impostazione già disposta con la DGR 1912/2019 e la DGR 1626/2020 e nelle more dell’aggiornamento del RFA, la Giunta regionale, fermi restando i 90 giorni complessivi di divieto previsti all'art. 23, comma 1 del RFA, ha disposto di definire:

1. una diversa decorrenza del periodo di 90 giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all’art. 23, c. 1 del RFA, individuando

  • 62 giorni di divieto continuativo tra il 01.12.21 e il 31.01.22
  • ulteriori periodi non continuativi di divieto per un totale di 28 gg durante novembre 2021 e febbraio 2022 in relazione all’emanazione dal 31.10.21, sul sito istituzionale della Regione e di Osmer, di Bollettini agrometeo Nitrati specifici per zona tre volte la settimana (dom-mar-gio), mediante i quali, in relazione alle condizioni pedoclimatiche locali, si indica divieto assoluto o permesso nel rispetto di tutti gli altri divieti di cui agli artt. 10, 18, 19 e 22 del RFA per la distribuzione

a) dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
b) dei concimi azotati e ammendanti organici;
c) dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

Sono fatti salvi i divieti di distribuzione sui terreni gelati, innevati o saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo a eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) previsti, al fine di evitare il percolamento in falda e il compattamento del terreno, dall'art. 18, co.1, lettere g) e j) del RFA per i letami e assimilati e dall’art. 19, co.1, lettere f) ed n) del RFA per i liquami e assimilati.

Ai sensi dell’art. 23, co.2 del regolamento rimane fermo tra il 1° novembre e il 28 febbraio il divieto continuativo di spandimento

a) dei liquami e delle acque reflue in terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;
b) delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento.
 

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Modifica divieto stagionale distribuzioni azotate in ZVN – Novembre 2020

Con deliberazione della Giunta regionale di data 30.10.2020, n. 1626 è stata disposta una diversa decorrenza del divieto di distribuzione autunno-invernale dei fertilizzanti azotati nelle Zone vulnerabili da nitrati (ZVN), ai sensi dell’art. 23, c.4 del Regolamento Fertilizzanti Azotati (RFA) di cui al DPReg 03/2013. Tale modifica alla decorrenza dei tempi di divieto si è resa necessaria, come da richieste pervenute da imprese e da un’Organizzazione categoriale, a seguito dell’impossibilità di distribuire letami, liquami e materiali assimilati verificatasi per molte realtà aziendali FVG a ottobre. E ciò a causa di un ritardo generalizzato nelle raccolte della soia e del sorgo, protrattosi sino alla fine di ottobre e a sua volta dipeso dalle peculiari circostanze meteorologiche della 2^ quindicina di settembre e tutto ottobre 2020: eventi piovosi più frequenti della norma, temperature più basse della media storica, generale assenza di vento nei giorni non piovosi e umidità elevata.
L’insieme di tali fattori induceva sia persistenti bagnature della soia e del sorgo, sia condizioni di prolungata eccessiva imbibizione dei terreni, con conseguente limitata accessibilità dei fondi ai mezzi per la raccolta. Il ritardo nelle trebbiature, impedendo le distribuzioni programmate dei fertilizzanti, ha anche precluso il connesso loro interramento in suoli di prossima messa a coltura.

Allo scopo di assicurare conveniente soluzione a tali problematiche, in prosieguo d’applicazione del Servizio Agrometeo di cui alla L.R. 6/2019, art.12, secondo l’impostazione già disposta con la DGR 1912/2019 e nelle more dell’aggiornamento del RFA, fermi restando i 90 giorni e i 120 giorni complessivi di divieto previsti ai commi 1 e 2 dell’art.23 del RFA, la Giunta regionale ha disposto di definire,

1. una diversa decorrenza del periodo di 90 giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all’art. 23, c. 1 del RFA, individuando

  • 62 giorni di divieto continuativo tra il 01.12.20 e il 31.01.2021
  • ulteriori periodi non continuativi di divieto per un totale di 28 gg durante novembre 2020 e febbraio 2021 in relazione all’emanazione dal 31.10.2020, sul sito istituzionale della Regione e di Osmer, di Bollettini agrometeo Nitrati specifici per zona tre volte la settimana (dom-mar-gio), mediante i quali, in relazione alle condizioni pedoclimatiche locali, si indica divieto assoluto o permesso nel rispetto di tutti gli altri divieti di cui agli artt. 10, 18, 19 e 22 del RFA per la distribuzione

a) dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
b) dei concimi azotati e ammendanti organici;
c) dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

2. una diversa decorrenza del periodo di 120 giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all’art.23, c.2 del RFA, definendo l’interruzione del divieto per i medesimi giorni utili per le distribuzioni di cui all’art. 23, c. 1 individuati con i bollettini del Servizio agrometeo emessi durante novembre 2020 e nei quali, fermo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati tra il 1° novembre ed il 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e fatti salvi tutti gli altri divieti di cui agli artt. 10, 18 e 22 del RFA, sono permesse le applicazioni:

a) delle acque reflue in terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 23 del regolamento;
b) delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;

per le applicazioni di fertilizzanti azotati nei casi di cui alle lettere a) e b) di cui al presente punto 2) andrà previsto, onde recuperare i giorni d’interruzione del divieto di 120 giorni concessi mediante i bollettini del Servizio agrometeo emessi tra il 31.10.2020 e il 29.11.2020, un pari numero di giorni aggiuntivi di divieto da assegnare dopo il 28 febbraio 2021, mediante bollettini agrometeo dedicati.

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Seconda modifica divieto stagionale distribuzioni azotate in ZVN - Dicembre 2019

Con deliberazione di data 12.12.2019, n. 2167 la Giunta regionale ha disposto un’ulteriore modifica alla decorrenza del divieto di distribuzione autunno-invernale dei fertilizzanti azotati nelle Zone vulnerabili da nitrati (ZVN), ai sensi dell’art.23, c.4 del Regolamento Fertilizzanti Azotati (RFA) di cui al DPReg 03/2013.

Tale ulteriore modifica si è resa necessaria a seguito del peculiare andamento meteorologico dell’annata, che, dopo aver portato, tra ottobre e novembre, a un ritardo generalizzato della chiusura dei cicli colturali e al posticipo delle semine dei cereali autunno-vernini (cfr. DGR n. 1912 del 07.11.2019), a causa del successivo intensificarsi delle piogge autunnali durante tutto l’arco del mese di novembre induceva il perdurare di un’impraticabilità dei terreni, tale da non consentire la loro fertilizzazione organica e preparazione, in particolare per le semine dei cereali autunno-vernini.

Per tali motivi, sulla base di indicazioni ricevute in nota/circolare MiPAAF del 05.12.2019 e nelle more dell’aggiornamento del RFA, la Giunta regionale, ritenendo che il Servizio agrometeo di cui alla L.R. 6/2019, art. 12, espletato da OS.ME.R., possa seguitare a rappresentare un elemento imprescindibile e non facoltativo per la gestione agronomica in oggetto, ha definito, nelle Zone vulnerabili da nitrati FVG:

1. un’ulteriore modifica della decorrenza del periodo di 90 giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all’art. 23, c. 1 del RFA, disponendo, rispetto a quanto definito nella DGR n. 1912 del 07.11.19, la possibilità di individuare mediante il Servizio agrometeo, tra il 13 dicembre 2019 e il 31 gennaio 2020, periodi non continuativi utili per le distribuzioni, sino a un massimo di 15 giorni complessivi, sulla base di bollettini emessi sul sito istituzionale della Regione e di Osmer, tre volte la settimana (dom-mar-gio) in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali e nei quali si indica divieto assoluto o permesso nel rispetto di tutti gli altri divieti di cui agli artt. 10, 18, 19 e 22 del RFA per la distribuzione

a) dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
b) dei concimi azotati e ammendanti organici;
c) dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

2. un’ulteriore modifica della decorrenza del periodo di 120 giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all’art.23, c.2 del RFA, disponendo, rispetto a quanto definito nella DGR n. 1912 del 07.11.19, anche nel periodo 13.12.2019 - 31.01.2020, l’interruzione del divieto per i medesimi giorni utili per le distribuzioni di cui all’art. 23, c. 1 individuati con i bollettini emessi dal Servizio agrometeo e nei quali, fermo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati tra il 1° novembre ed il 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e nel rispetto di tutti gli altri divieti di cui agli artt. 10, 18 e 22 del RFA, sono permesse le applicazioni:

a) delle acque reflue in terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 23 del regolamento;
b) delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;

3. ai sensi dell’art. 23, c. 4 del RFA, il numero complessivo di 90/120 giorni di divieto resta invariato; andrà pertanto previsto:
- per le applicazioni di cui alle lettere a), b), c) del precedente p.to 1, a recupero dei giorni d’interruzione del divieto di 90 gg concessi mediante i bollettini agrometeo emessi tra il 12.12.2019 e il 30.01.2020, un pari numero di giorni aggiuntivi di divieto da assegnare mediante i bollettini che verranno emanati per febbraio 2020;
- per le applicazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente p.to 2, a recupero dei giorni d’interruzione del divieto di 120 gg concessi mediante i bollettini agrometeo emessi tra il 12.12.2019 e il 30.01.2020, un pari numero di giorni aggiuntivi di divieto da assegnare mediante i bollettini agrometeo che verranno emanati per marzo 2020.
 

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Prima modifica divieto stagionale distribuzioni azotate in ZVN - Novembre 2019

Con deliberazione della Giunta regionale di data 07.11.2019, n. 1912 è stata disposta una diversa decorrenza del divieto di distribuzione autunno-invernale dei fertilizzanti azotati nelle Zone vulnerabili da nitrati (ZVN), ai sensi dell’art. 23, c. 4 del Regolamento Fertilizzanti Azotati (RFA) di cui al DPReg 03/2013.
Come segnalato nella nota di richiesta pervenuta da un’Organizzazione categoriale in data 29.10.19, la modifica alla decorrenza dei tempi di divieto si è resa in particolare necessaria a seguito del complessivo andamento meteorologico dell’annata, con tardiva chiusura dei cicli di vegetazione specie in alcune aree, che non consentiva lo spandimento entro ottobre di reflui d’allevamento e digestati. In relazione alle temperature sostenute, un ritardo nelle distribuzioni pre-aratura era indotto anche dalla programmazione delle semine dei cereali autunno-vernini più ritardata dell’usuale, per contenere le infezioni del virus del nanismo giallo dell’orzo.
All’esigenza di dar conveniente soluzione a tali problematiche viene incontro la recente istituzione presso OS.ME.R. del Servizio agrometeo di cui alla L.R. 6/2019, art. 12 per "fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni metereologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell’applicazione della disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati". In via di prima applicazione del Servizio Agrometeo e nelle more dell’aggiornamento del RFA, fermi restando i 90 giorni e i 120 giorni complessivi di divieto previsti ai commi 1 e 2 dell’art. 23 del RFA, la Giunta regionale ha disposto di definire, nelle ZVN:

  1. una diversa decorrenza del periodo di 90 giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all’art.23, c.1 del RFA, individuando 
  • 62 giorni di divieto continuativo tra il 01.12.19 e il 31.01.2020
  • ulteriori periodi non continuativi di divieto per un totale di 28 gg. durante novembre 2019 e febbraio 2020 in relazione all’emanazione dal 14.11.2019, sul sito istituzionale della Regione e di Osmer, di Bollettini agrometeo Nitrati specifici per zona tre volte la settimana (dom-mar-gio), mediante i quali, in relazione alle condizioni pedoclimatiche locali, si indica divieto assoluto o permesso nel rispetto di tutti gli altri divieti di cui agli artt. 10, 18, 19 e 22 del RFA per la distribuzione:

a) dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
b) dei concimi azotati e ammendanti organici;
c) dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

  1. una diversa decorrenza del periodo di 120 giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all’art.23, c.2 del RFA, definendo l’interruzione del divieto per i medesimi giorni utili per le distribuzioni di cui all’art. 23, c. 1 individuati con i bollettini del Servizio agrometeo emessi durante novembre 2019 e nei quali, fermo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati tra il 1° novembre ed il 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e fatti salvi tutti gli altri divieti di cui agli artt. 10, 18 e 22 del RFA, sono permesse le applicazioni:

a) delle acque reflue in terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 23 del regolamento;
b) delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;

per le applicazioni di fertilizzanti azotati nei casi di cui alle lettere a) e b) di cui al presente punto 2) andrà previsto, onde recuperare i giorni d’interruzione del divieto di 120 giorni concessi mediante i bollettini del Servizio agrometeo emessi tra il 14 e il 28 novembre 2019, un pari numero di giorni aggiuntivi di divieto da assegnare dopo il 28 febbraio 2020.

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Attivazione applicativo NitrATTI in S.I.AGRI.FVG dal 1° marzo 2019

Il Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche ha disposto l’attivazione, a far data dal 1° marzo p.v., dell’applicativo NitrATTI nell’ambito di S.I.AGRI.FVG - Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (Decreto del Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni n. 109 dell'8 gennaio 2019, pubblicato sul BUR n. 4 del 23 gennaio 2019).

A decorrere dal 1° marzo 2019 la comunicazione e il piano di utilizzazione agronomica delle pratiche di fertilizzazione (PUA) di cui agli articoli 14, 15 e 24 sono compilati utilizzando S.I.AGRI.FVG, attraverso il sito internet istituzionale della Regione, previa costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al DPR 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) e presentati poi tramite “sportello SUAP” secondo i disposti di cui al DPR 59/2013, art. 1 e

  • art.3, comma 1) - comunicazione e PUA ai fini dell’istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) presso il Servizio AUA e scarichi della Regione o
  • art. 3, comma 3) - nel caso si scelga di non avvalersi dell' autorizzazione unica ambientale, presentazione della comunicazione e  del PUA presso il Servizio valorizzazione qualità delle produzioni della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, ai sensi dell’articolo 20 comma 3 della L.R. 16/2008 e secondo i criteri fissati dal Regolamento fertilizzanti azotati emanato con il D.P.Reg. 03/2013.

Si ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica 13-3-2013 n. 59 è stata regolamentata la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 35/2012.

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La normativa

In attuazione alla direttiva del Consiglio dell’Unione europea del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (91/676/CEE), sono stati emanati i provvedimenti normativi sotto specificati.

Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006  ( Norme in materia ambientale)  che riguarda anche la tutela delle acque e delle risorse idriche dall’inquinamento ( sez. II).

- Decreto ministeriale 25 febbraio 2016  (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato) che definisce quali sono i criteri e le norme di base che le regioni sono tenute a far rispettare con i loro regolamenti specifici.

- Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006) che stabilisce le norme che devono essere rispettate dalle aziende che intendano utilizzare effluenti di allevamento su terreni siti in FVG.

- Delibera della Giunta regionale n. 1920 del 25 settembre 2008 (Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva) sono delimitati i comuni ricadenti nelle zone ordinarie e nelle zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati.

- Decreto del Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni n. 109 dell'8 gennaio 2019 (D.P.Reg. 11.01.2013, n. 03/Pres. Regolamento Fertilizzanti Azotati, articolo 32, comma 2. Presentazione della comunicazione e del piano di utilizzazione agronomica (PUA) utilizzando il Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia).

- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59  (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) con cui si stabilisce che la comunicazione di utilizzazione di effluenti di allevamento rientra nell’Autorizzazione Unica Ambientale.

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Identificazione delle zone ordinarie e delle zone vulnerabili

Con DGR 25 settembre 2008, n. 1920, come indicato dalla normativa europea,  sono state identificate le zone vulnerabili da nitrati (ZVN) di origine agricola in Friuli Venezia Giulia. I comuni del FVG rientrano nella ZVN o in zone ordinarie (ZO) in funzione della vulnerabilità da nitrati del territorio come indicato all’allegato B del regolamento di cui al DPReg. 03/2013, alla tabella 4.
Nel dettaglio i Comuni ricadenti in zona vulnerabile da nitrati sono i seguenti:

Provincia di Udine


Aiello del Friuli, Artegna, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buja, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Gonars, Latisana, Lestizza, Magnano in Riviera, Majano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Ragogna, Reana del Rojale, Rive d’Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Teor, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Visco.

Provincia di Pordenone

Brugnera, Montereale Valcellina, Prata di Pordenone.

Tutti gli altri comuni ricadenti nel territorio del FVG non compresi nell'elenco sono da considerarsi come ricadenti nelle zone ordinarie NON vulnerabili (ZO).

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Adempimenti: comunicazione e piano di utilizzazione agronomica

Chi deve presentare la Comunicazione

Le aziende che producono e/o stoccano e/o distribuiscono gli effluenti di allevamento, acque reflue o materiali assimilabili, hanno l’obbligo di redigere una comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, sia che ricadano in zone ordinarie, sia che ricadano in zone vulnerabili secondo quanto riportato dagli articoli 14 e 24 del regolamento di cui al DPREG 03/2013.

Il contenuto della Comunicazione

Le informazioni contenute nella comunicazione sono quelle previste dall’allegato D al regolamento e sono di seguito indicate.
 

Classe dimensionale In zone ordinarie In zone vulnerabili da nitrati
Utilizzazione agronomica di azoto al campo minore o uguale a 1000 kg/anno Esonero dalla comunicazione Esonero dalla comunicazione
Utilizzazione agronomica di azoto al campo compresa tra 1001 e 3000 kg/anno Esonero dalla comunicazione Comunicazione semplificata di cui alla parte A dell’allegato D
Utilizzazione agronomica di azoto al campo compresa tra 3001 e 6000 kg/anno Comunicazione semplificata di cui alla parte A dell’allegato D Comunicazione completa di cui alla parte B dell’allegato D
Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)
Utilizzazione agronomica di azoto al campo maggiore di 6000 kg/anno Comunicazione completa di cui alla parte B dell’allegato D Comunicazione completa di cui alla parte B dell’allegato D
Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)
Allevamenti a cui si applica il punto 6.6 dell’allegato VIII alla parte II D.Lgs. 152/2006 Integrazione tra le procedure di autorizzazione ai sensi del D.lgs. 152/2006e comunicazione completa di cui alla parte B dell’allegato D Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) Integrazione tra le procedure di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e comunicazione completa di cui alla parte B dell’allegato D
Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)
Allevamenti > di 500 Unità di Bestiame Adulto (UBA) Comunicazione completa di cui alla parte B dell’allegato D
Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)
Comunicazione completa di cui alla parte B dell’allegato D
Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

 

• I valori di azoto al campo sono calcolati con riferimento alle tabelle 1 e 2 dell’allegato A .
• Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti, le quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti sono determinate secondo le modalità riportate nell’allegato A.
• La documentazione, a supporto dei valori determinati, è allegata alla comunicazione.
• Le aziende che producono o effettuano lo stoccaggio degli effluenti di allevamento in sedi ricadenti sia in ZO sia in ZVN, rispettano gli obblighi riferiti alle classi dimensionali delle ZVN.
• Le aziende che effettuano lo spandimento degli effluenti di allevamento in terreni ricadenti sia in ZO sia in ZVN, rispettano gli obblighi riferiti alle classi dimensionali delle ZVN.

PARTE A - Contenuti della comunicazione semplificata per le aziende che effettuano l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento
1) Per le aziende che producono effluenti di allevamento la comunicazione contiene:
a)l’identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda medesima e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
b)la definizione di specie, categoria, peso vivo degli animali allevati, tipo di stabulazione e consistenza dell'allevamento;
c)le quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento compresi i valori di azoto al campo, tenendo conto degli apporti meteorici, calcolati con riferimento all'allegato A.
2) Per le aziende che effettuano lo stoccaggio di effluenti di allevamento la comunicazione contiene:
a) l’identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda medesima e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
b) le quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento compresi i valori di azoto al campo, sottoposti a stoccaggio;
c) il volume degli effluenti di allevamento assoggettati, oltre allo stoccaggio, a forme di trattamento. Le quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento compresi i valori di azoto al campo prodotti sono determinate secondo le modalità riportate nell’allegato A.
d) l’ubicazione, il numero, la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici.
3) Per le aziende che effettuano lo spandimento di effluenti di allevamento la comunicazione contiene:
a) l’identificazione univoca dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda medesima e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
b) l’identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici, il relativo titolo d'uso, la superficie catastale e la superficie idonea allo spandimento;
c) le quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento acquisiti da terzi e l’identificazione univoca dell'azienda cedente.

PARTE B - Contenuti della comunicazione completa per le aziende che effettuano l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento
1) Per le aziende che producono effluenti di allevamento la comunicazione contiene:
a) quanto previsto al punto 1) della PARTE A del presente allegato;
b) la descrizione del tipo di alimentazione, dei consumi idrici e dei sistemi di rimozione delle deiezioni.
2) Per le aziende che effettuano lo stoccaggio di effluenti di allevamento la comunicazione contiene quanto previsto dal punto 2) della PARTE A del presente allegato;
3) Per le aziende che effettuano lo spandimento di effluenti di allevamento la comunicazione contiene:
a) quanto previsto dal punto 3) della PARTE A del presente allegato;
b) la descrizione delle tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità;
c) l’individuazione della superficie idonea allo spandimento delle aree aziendali omogenee;
d) la distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti.

PARTE C - Contenuti della comunicazione per le aziende che effettuano l’utilizzazione agronomica di acque reflue
La comunicazione delle aziende che effettuano l’utilizzazione agronomica di acque reflue contiene:
1) l’identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda medesima e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
2) le quantità e le caratteristiche delle acque reflue prodotte annualmente;
3) l’ubicazione, il numero, la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia delle acque reflue e delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature e impianti;
4) l’identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo delle acque reflue, il relativo titolo d'uso, la superficie catastale e la superficie idonea allo spandimento;
5) le quantità e le caratteristiche delle acque reflue acquisite e l’identificazione univoca dell'azienda cedente;
6) la descrizione delle tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità;
7) l’individuazione della superficie idonea allo spandimento delle aree aziendali omogenee;
8) la distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione delle acque reflue;
9) il tipo di utilizzazione, irrigua o per distribuzione di antiparassitari.
La comunicazione ha validità di cinque anni dalla data di presentazione a meno che non intervengano variazioni nelle superfici interessate allo spandimento, variazioni significative nei quantitativi di azoto prodotti, nelle capacità di stoccaggio, nei titoli di conduzione dei terreni e nei rapporti di cessione/acquisizione di effluenti così come indicato dettagliatamente al comma 9 dell’art. 14 del Regolamento.

Dove si presenta la Comunicazione

Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 , prevede che le comunicazioni per l’utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue rientrino nella più ampia Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Trattandosi di attività soggette solo a comunicazione, è lasciato alla volontà ai soggetti coinvolti se avvalersi dell’AUA o meno, ma resta obbligatoria la presentazione della comunicazione per il tramite del SUAP. Infatti tale istanza, corredata  dai  documenti,  dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli  atti  di  comunicazione, notifica e autorizzazione, viene presentata esclusivamente per il tramite del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) che provvederà successivamente a trasmetterla alle altre autorità competenti. 

Quando si presenta la Comunicazione

La comunicazione è presentata almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di utilizzazione agronomica.

Digestato da biomasse

Le ditte produttrici/utilizzatrici di digestato proveniente da biomasse per la produzione di energia presentano la comunicazione di spandimento, considerando il digestato stesso alla stregua di liquame in presenza di materiale non palabile, di letame per la frazione eventualmente separata palabile (da previsioni del Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 e nelle more dell'aggiornamento del Regolamento Fertilizzanti Azotati FVG).

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