Per creare le migliori condizioni affinché i nostri corregionali all’estero possano mantenere saldo il loro legame affettivo e culturale con la terra d’origine, e per offrire a quelli di loro che scelgono di rimpatriare un valido sostegno nell’affrontare le difficoltà, anche economiche, che sovente possono presentarsi dopo il rientro, la Regione si è dotata già da molti anni di una legge speciale, volta a regolare in modo organico l’intera materia.
Si tratta della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), che prevede un complesso di azioni e strumenti giuridici diretti da un lato alle singole persone fisiche o nuclei familiari e, dall’a ltro, a una cerchia di Enti e Associazioni rappresentativi dei corregionali all’estero, i quali possiedono specifiche conoscenze delle caratteristiche e dei problemi delle varie comunità e dei relativi contesti culturali e sociali in cui operano e la cui funzione, pertanto, è riconosciuta di interesse regionale. 

 Persone fisiche destinatarie degli interventi

Gli interventi previsti dalla LR 7/2002 sono destinati alle persone fisiche rientranti nelle seguenti categorie:

  • I corregionali all’estero, che comprendono i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati dalla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, i loro familiari e discendenti, che risiedono stabilmente fuori dal territorio nazionale;
  • I rimpatriati, ovvero i corregionali di cui al punto precedente, che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo in regionale da non più di due anni.

Limitatamente agli interventi espressamente previsti, sono destinatari altresì i corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.

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Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati

La LR 7/2002 istituisce il "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati", destinato al finanziamento degli interventi compresi nelle due fondamentali Azioni contributive delineate dalla legge stessa e di tutti gli ulteriori interventi specifici previsti. L’ammontare del Fondo e la sua ripartizione in quote per le due Azioni contributive suddette e per gli altri interventi che gravano sul Fondo stesso sono determinati in sede di manovra finanziaria (Legge di stabilità – Assestamento di bilancio).

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Interventi finanziari specifici

La LR 7/2002 prevede inoltre che, con le risorse disponibili nel Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati :

  • possano essere concessi contributi alle istituzioni scolastiche e di alta formazione individuate dalla legge finanziaria regionale, allo scopo di sostenere l'organizzazione e lo svolgimento di soggiorni culturali, di studio e di aggiornamento professionale dei corregionali all'estero, nonché di interscambi giovanili tra cittadini residenti e discendenti dei corregionali all'estero;
  • l'Amministrazione regionale possa assumere interamente a proprio carico le spese per la produzione e la diffusione di strumenti informativi e di documentazione, per l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e progettazione delle iniziative promozionali, nonché per l'organizzazione di convegni, seminari e conferenze, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

A questi interventi si aggiunge, infine, lo specifico contributo previsto dall’art. 5, comma 48, della LR 1/2004, che viene annualmente riproposto per il sostegno delle finalità istituzionali del Fogolâr Furlan di Roma e dell’Associazione Triestini e Goriziani di Roma.

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