Impianti con emissioni in atmosfera: autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti, modifica o trasferimento di un impianto da un luogo a un altro.

Procedure autorizzative ambientali: emissioni in atmosfera

Tutti gli stabilimenti che generano emissioni in atmosfera devono ottenere un’autorizzazione regionale preventivamente alla loro realizzazione. Devono essere autorizzate anche le modifiche e trasferimenti degli stabilimenti.

La norma che regolamenta queste attività è il DLGS 152/2006, Parte V con tutti i suoi allegati tecnici.

Qualora le attività svolte dagli stabilimenti non siano escluse dall’obbligo di autorizzazione (ad esempio DLGS 152/2006 art. 272 c.1), il gestore di stabilimento con emissioni inquinanti in atmosfera deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’art 269 del DLgs 152/06, nell’ambito del procedimento amministrativo di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n° 59/2013.

Se lo stabilimento non può essere autorizzato nell’ambito dei procedimenti unici (AUA, AIA, PAUR, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o tradizionali, impianti di trattamento rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, procedimenti di VIA) la domanda dovrà essere presentata direttamente al servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dell’inquinamento (ambiente@certregione.fvg.it).

 In questo caso per utilità pratica, il contenuto della documentazione può essere assimilato al contenuto della scheda AUA SKC presente sul sito del SUAP regionale, alla quale vanno aggiunti i dovuti elementi progettuali (schemi impiantistici, sezioni, schede e certificazioni tecniche, schede di sicurezza dei materiali impiegati, planimetrie, ecc).

Se lo stabilimento impiega solventi, bisogna verificare quanto previsto dall'art. 275 del D. LGS 152/2006 p.V allegato III.

I gestori degli stabilimenti che utilizzano solventi e che superano (relativamente alla specifica attività) le soglie di consumo indicate in tale allegato, devono integrare la domanda di autorizzazione con una scheda di calcolo previsionale delle proprie emissioni ed un piano per la gestione dei solventi.

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Autorizzazioni generali

 

Talune attività possono essere gestite in deroga all’autorizzazione ordinaria, poiché ritenute singolarmente meno impattanti e riconducibili ad una casistica generale (DLGS 152/2006 art. 272 c.2).

Se l’attività da intraprendere rientra nei casi precedentemente autorizzati dalla ex Provincia dove era ubicata la sede produttiva dell’impianto oppure nei casi previsti dalle nuove autorizzazioni generali regionali, allora può aderire alle corrispondenti Autorizzazioni Generali (D.LGS 152/2006, art. 272) linkate più sotto.

Gli stabilimenti, qualora l’autorizzazione generale di cui necessitano non sia disponibile per il territorio sede dell’attività produttiva, possono ricorrere alle autorizzazioni generali contenute nel Decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59

L’adesione all’autorizzazione generale può essere richiesta anche al di fuori del procedimento AUA, in questo caso per utilità pratica, il contenuto della documentazione può essere assimilato al contenuto della scheda AUA SKD”, alla quale vanno aggiunti i dovuti elementi progettuali (schemi impiantistici, sezioni, schede e certificazioni tecniche, schede di sicurezza dei materiali impiegati, planimetrie, ecc).

AUTORIZZAZIONI GENERALI REGIONALI

AUTORIZZAZIONI GENERALI PROVINCIALI

Per informazioni su procedimenti in corso di Vostro interesse, contattare direttamente il Responsabile dell’Istruttoria indicato sull’atto di avvio del procedimento.

 

 Per corrispondere formalmente col Servizio:

ambiente@certregione.fvg.it

 

Per le richieste informali:

pareri.emissioni@regione.fvg.it

Regione Friuli-Venezia Giulia – Servizio SAPI, v. Carducci 6, Trieste

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Informazioni sull’utilizzo di sostanze pericolose ai sensi del d.lgs 30 luglio 2020, n. 102

  • Lettera informativa

    Informazioni sull’applicazione delle prescrizioni di cui al DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 102 per aziende ed attività con emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata

  • Modello di relazione art. 271 comma 7 bis

    Analisi dei cicli produttivi ai fini della valutazione del rischio e della possibile sostituzione delle sostanze di cui all'art. 271, comma 7 bis del d.lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

     

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