Strumento di settore che consente di adeguare gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001.
 
È lo strumento di settore che consente di adeguare gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001.

  

Delibera n. 1486 del 30 agosto 2012

Con la delibera n. 1486/2012 la Giunta regionale ha dato l’avvio al procedimento di formazione del Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici, di cui alla legge 36/2001 che ha come finalità:
 
• dettare i principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
• promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine;
• assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio, promuovendo l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
 

Delibera n. 1998 del 15 novembre 2012

Con la delibera n. 1998/2012 la Giunta regionale ha preso atto e fatto proprio il Rapporto ambientale preliminare relativo al Piano, redatto per attivare la fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, come disciplinato dall’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Inoltre nel medesimo documento è definito il percorso di valutazione, in armonia con la normativa nazionale, che si compone - in sintesi - delle seguenti fasi:

 

FASE 1
verifica dell’assoggettabilità del Piano al processo di VAS. Nel caso del Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici la VAS risulta necessaria, in quanto si tratta di uno strumento di pianificazione che ricade nelle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 152/2006.

 

FASE 2
elaborazione del rapporto preliminare di VAS sul Piano.

 

FASE 3
svolgimento delle consultazioni sul rapporto preliminare da parte del soggetto proponente ed i soggetti competenti in materia ambientale.

 

FASE 4
predisposizione da parte del soggetto proponente di una proposta del Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici, del rapporto ambientale, secondo i contenuti dell’allegato VI alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, e della sintesi non tecnica del rapporto ambientale.

 

FASE 5
- adozione preliminare della proposta di Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici e del rapporto ambientale da parte della Giunta regionale (autorità procedente);
- trasmissione dei documenti di Piano al Consiglio delle autonomie locali.

 

FASE 6
- adozione della proposta del Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici e del rapporto ambientale da parte della Giunta regionale (autorità procedente);
- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso contenente le informazioni di cui all’articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 152/2006;
- messa a disposizione e deposito della proposta di PRRIR e del Rapporto ambientale per la consultazione pubblica presso gli uffici della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici e delle Province.

 

FASE 7
- avvio della consultazione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale sul Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici e sul Rapporto ambientale da parte del soggetto proponente: tale consultazione si conclude decorsi 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui alla FASE precedente;
- inizio dell’esame istruttorio e valutazione del rapporto ambientale da parte della struttura di supporto tecnico all’autorità competente.

 

FASE 8
espressione del parere motivato da parte dell’autorità competente, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 152/2006.

 

FASE 9
eventuale revisione della proposta di Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici, da parte del soggetto proponente, alla luce del parere motivato dell’autorità competente.

 

FASE 10
trasmissione del Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici, del Rapporto ambientale, del parere motivato e della documentazione acquisita nella fase della consultazione all’organo competente per l’approvazione del Piano.

 

FASE 11
approvazione del Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

 

FASE 12
- pubblicazione della decisione finale con l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici e del relativo Rapporto ambientale sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- pubblicazione sul sito internet della Regione del Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici, del parere dell’autorità competente, della dichiarazione di sintesi di cui all’art. 17, comma 1, lettera b) del citato decreto, delle misure relative al monitoraggio a cura dell’autorità competente.

 

FASE 13
monitoraggio degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici e verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Delibera n. 614 del 2 aprile 2015

Con la delibera n. 614/2015 la Giunta regionale ha adottato il Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, già approvati con la deliberazione numero 1 del 22 gennaio 2015 del Consiglio delle Autonomie Locali.

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