Articolo 2 bis - LR 18 gennaio 2006, n. 2 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale (Legge finanziaria 2006)

Con l’articolo 14, comma 6 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 29 (Legge di stabilità 2019), il legislatore regionale ha introdotto l’articolo 2bis alla legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, in forza del quale, a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2019, ai soggetti ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che assumono a tempo indeterminato, nel territorio regionale, soggetti che nei 48 mesi precedenti l’assunzione hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale, così come definiti dal comma 4 del citato articolo 2bis, spetta una deduzione dall'imponibile Irap, su base annua, per ogni unità lavorativa dipendente assunta, che varia, in ragione dell’età, da un minimo di 20.000 euro sino a un massimo di 40.000 euro.

L'agevolazione spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi periodi d'imposta.

Per accedere all’agevolazione è necessario che i soggetti passivi incrementino il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero di lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.
Per continuare a fruirne nei due successivi periodi di imposta è necessario che sia mantenuto il livello occupazionale, riferito a tutti i lavoratori i dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, che l'azienda aveva al momento dell'assunzione agevolata.
La deduzione, così come articolata, è aggiuntiva rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale.
Le deduzioni, così come diversamente articolate in ragione dell’età del soggetto assunto, non sono alternative tra loro ma possono essere cumulate (per esemplificare: se si assumono un soggetto di 20 anni ed un soggetto di 46 anni, spettano 60.000 euro di deduzioni annue per il periodo di imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due periodi di imposta successivi, fermo restando il rispetto delle condizioni richieste dal legislatore per l’accesso e per la conservazione dell'agevolazione).

Con il D.P.Reg. 6 settembre 2019 n. 152/Pres è stato emanato il Regolamento con cui sono stati stabiliti i criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione.
Con la Circolare n. 8 del 2019 sono state fornite ulteriori indicazioni a corredo e a specificazione della normativa richiamata.

Si richiama l’attenzione sulle cause di preclusione per l’accesso alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 5, comma 6, L.R. 2014, n.1, dettagliate nel sottostante AVVISO, alla cui lettura si rimanda:

L'agevolazione è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

ATTENZIONE
Per quanto concerne la verifica del massimale relativo agli aiuti “de minimis”, rispetto al divieto di cumulo degli aiuti “de minimis” oltre le soglie comunitarie prestabilite, si rappresenta che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, opera la nuova disciplina prevista dal Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2015, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (operativo dal 12 agosto 2017), di cui si richiamano in particolare le disposizioni contenute negli articoli 10 e 14.

Nello specifico:
- l’articolo 10 del richiamato D.M. 115/2017 ha introdotto per gli aiuti fiscali (in quanto aiuti non subordinati all’adozione di provvedimenti di concessione) una nuova disciplina riguardo le modalità di calcolo del triennio, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo: nel dettaglio, la norma dispone che, ai fini del controllo sul rispetto del divieto di cumulo, gli stessi si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati e che per il calcolo del cumulo degli aiuti medesimi il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.
A tale adempimento deve provvedere - nel caso specifico - l'Agenzia delle entrate, con la precisazione che “l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, determina l'illegittimità della fruizione”.
Tale regime opera relativamente agli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si sono verificati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
- l’articolo 14 stabilisce, invece, che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale avverrà esclusivamente attraverso la consultazione del Registro medesimo (art. 14, comma 6), ove gli aiuti fiscali in parola verranno registrati ad opera dell’Agenzia delle Entrate - come detto, nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati (art. 10, comma 1) – che ne trarrà le informazioni dalle apposite sezioni o prospetti dedicati agli Aiuti di Stato, la cui compilazione è stata introdotta nei Modelli delle Dichiarazioni fiscali a decorrere dalle Dichiarazioni 2019 per l’esercizio 2018.
Pertanto con riferimento alla misura agevolativa in parola, prevista a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2019, laddove permanga il vigente quadro normativo sopra richiamato, non è previsto l’inoltro delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio all’A mministrazione regionale ai fini della verifica del rispetto della soglia di cumulo degli aiuti “de minimis” concessi.

Al riguardo si richiama altresì l’attenzione sul concetto di impresa unica - rilevante ai fini del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti “ de minimis” - come definito dall’articolo 2, paragrafo 2 di ciascuno dei regolamenti comunitari citati.
Nello specifico, per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’u ltima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Per impresa singola si intende l’impresa per la quale non sussistono le condizioni per essere definita impresa unica

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