Pianificazione strategica

La pianificazione strategica è la traduzione del Programma di governo in direttive che orientano le azioni dell’Amministrazione regionale nel quinquennio della legislatura e si articola nelle fasi che costituiscono il Ciclo della pianificazione strategica: strategia, programmazione annuale, monitoraggio.

La pianificazione strategica prende avvio dalla definizione della strategia, ossia delle linee strategiche indicate nel Programma di governo per il quinquennio della legislatura; nella fase della programmazione annuale, per ciascuna linea strategica vengono identificate le attività da realizzare nell’arco dell’anno, che vengono di seguito classificate per missioni di bilancio.

Tramite la programmazione della performance, le suddette attività vengono declinate in specifici obiettivi di impatto e istituzionali, associati alla Struttura dell’Amministrazione regionale che risulta responsabile della realizzazione.

Segue la fase di monitoraggio in cui si attua il controllo strategico, il controllo di gestione e la valutazione della performance.

L’attività di pianificazione strategica della Regione trova definizione nel Piano strategico, nel Documento di economia e finanza regionale e nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione - PIAO che contiene al suo interno gli obiettivi di performance della Regione. 

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Piano strategico

Il Piano strategico è il documento che collega il mandato politico alla struttura amministrativa, definendo i principi e gli obiettivi strategici da perseguire nel corso del quinquennio.

Il Piano definisce, nel periodo di durata della legislatura, le priorità, gli indirizzi della pianificazione e le direttive generali dell’azione amministrativa regionale ed è articolato in otto Linee strategiche che sinergicamente illustrano i diversi ambiti di attività.

Per ciascuna Linea viene individuata la mission, la strategia e lo scenario di riferimento.

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Documento di Economia e Finanza Regionale 2024

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), contiene le modalità di realizzazione delle linee strategiche individuate nel Piano strategico regionale. In particolare definisce la programmazione annuale per singole Missioni di spesa del bilancio, di cui al D.Lgs. 118/2011 sull’armonizzazione contabile, e singola Struttura direzionale. Sulla base della programmazione vengono elaborati i bilanci di previsione annuale e triennale, che rappresentano il budget delle risorse utili alla concreta realizzazione delle attività, e vengono definiti gli obiettivi di performance contenuti nel PIAO dell’Amministrazione regionale.
La proposta del DEFR viene presentata al Consiglio regionale dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ciascun anno, al fine dell’approvazione a norma di legge.

Entro la medesima data la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell’assestamento del bilancio da approvarsi entro il 31 luglio, mediante il quale si provvede all’aggiornamento del quadro complessivo delle entrate e delle spese.

La compiuta definizione del quadro programmatorio di riferimento viene effettuata con la Nota di aggiornamento del DEFR (NaDEFR) che è presentata dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, contestualmente al disegno di legge di bilancio, entro il 15 novembre di ciascun anno.

La NaDEFR viene approvata con deliberazione del Consiglio regionale e costituisce la premessa programmatica per la definizione degli obiettivi di impatto e istituzionali del personale regionale, che sono approvati con il PIAO.

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Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

Il PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione” è un documento unico di programmazione e governance che sostituisce alcuni atti obbligatori per le Pubbliche Amministrazioni (P.A.).

In particolare, vi confluiscono i seguenti piani:

- Piano delle performance,
- Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
- Piano dei fabbisogni di personale,
- Piano del lavoro agile (POLA),
- Piano della programmazione dei fabbisogni formativi.

Il PIAO è stato introdotto dall'articolo 6 del D.L. n. 80 del 2021, convertito in Legge n.113 del 2021, e rappresenta una sorta di “testo unico” della programmazione, uno strumento per realizzare una concreta integrazione sinergica tra i contenuti, e le azioni che ne derivano, oggetto dei sopra citati documenti, al fine di garantire una sempre maggior qualità e trasparenza dell'attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi.

Sono obbligate ad adottare il documento le Pubbliche Amministrazioni con più di 50 dipendenti, con la sola esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

Il PIAO ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

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PIAO - Obiettivi di performance

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del D.L. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021, il PIAO riporta gli “obiettivi programmatici e strategici della performance (…)”, contenuti nel relativo Documento programmatico di performance, “stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa”: in esso vengono associate le Linee strategiche e le Missioni di bilancio alle Strutture della Presidenza, Direzioni centrali ed Enti regionali responsabili della realizzazione degli obiettivi che si distinguono nelle seguenti tipologie: obiettivi di impatto, obiettivi istituzionali, obiettivi trasversali e azioni contenitore.

Obiettivi di impatto

Gli obiettivi di impatto misurano in termini quantitativi la ricaduta generata sulla collettività delle iniziative strategiche della Regione: per tale motivo sono essenziali nella valutazione del valore pubblico prodotto dall’Amministrazione.

Gli obiettivi di impatto sono declinazione delle attività di impatto definite nella Nota di aggiornamento al DEFR 2024 della Regione. Per ognuno di essi è altresì indicata l’attività di impatto corrispondente per parola chiave.

Sono assegnati al Direttore generale, ai Direttori centrali, ai Direttori centrali per particolari funzioni e ai Direttori degli Enti regionali.

Per ciascun obiettivo di impatto è indicata
- la denominazione;
- la figura del Responsabile;
- la Struttura di riferimento del Responsabile;
- la definizione di uno o più indicatori che possono essere indicatori di risultato e/o indicatori di valore pubblico;
- per ogni indicatore sono definiti target e scadenza.

Gli obiettivi di impatto sono classificati secondo il modello di riferimento della Balanced Scorecard che associa quattro diversi ambiti di programmazione agli obiettivi e agli indicatori:
- la prospettiva della soddisfazione dell’utente e dei portatori di interesse;
- la prospettiva economico-finanziaria;
- la prospettiva dei processi interni;
- la prospettiva della crescita e dell’innovazione.

Al fine di una più puntuale definizione e valorizzazione, gli obiettivi di impatto sono classificati ulteriormente in base alle seguenti prospettive:
- annualità previste per la realizzazione dell’obiettivo;
- grado di innovazione rispetto a quanto realizzato fino a quel momento (basso, medio, alto);
- dimensione prevalente del valore pubblico: economica, sociale, sanitaria, ambientale, salute interna dell’Amministrazione;
- contributors: Enti coinvolti nella realizzazione dell’obiettivo;
- stakeholders: soggetti/Enti destinatari o comunque interessati dalla realizzazione dell’obiettivo.

Gli obiettivi d’impatto costituiscono allegato del PIAO.

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Relazione sulla prestazione

Le Amministrazioni pubbliche devono redigere e pubblicare ogni anno sul sito istituzionale due fondamentali documenti di rappresentazione della performance: il documento di programmazione, Piano della performance, ora assorbito nel PIAO, e la Relazione sulla performance quale documento di rendicontazione, da adottare nell’ambito del processo ciclico di programmazione – monitoraggio – controllo e valutazione.

La Relazione sulla prestazione è lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione regionale rendiconta a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti e lo stato di avanzamento degli obiettivi di performance programmati. A seguito della modifica all’articolo 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, per effetto del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, entro il 30 giugno di ogni anno le Amministrazioni pubblicano, sul proprio sito istituzionale, la Relazione approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’Organismo indipendente di valutazione (OIV), ai sensi dell'articolo 14 del predetto decreto.

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Programma Nazionale di Riforma

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Valutazione degli investimenti pubblici

La valutazione degli investimenti pubblici è demandata ad appositi Nuclei di Valutazione, istituiti presso ciascuna Amministrazione centrale e ciascuna Regione al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo.
In Regione il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) è stato istituito ai sensi della Legge 17 maggio 1999, n. 144.

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Piano Sviluppo e Coesione (PSC)

Il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sostituisce i documenti programmatori del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) finora vigenti raggruppandoli in un unico Piano operativo (PSC), dove confluiscono gli investimenti finanziati con le risorse nazionali (FSC) destinate alle Politiche di Coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

Oltre a una sezione ordinaria contenente le risorse per interventi relativi alle passate programmazioni, il PSC è costituito anche da una sezione speciale che include le azioni non più finanziate dal Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE), per dare spazio ad interventi urgenti finalizzati all’emergenza COVID-19 e a cui viene data copertura con risorse FSC 14-20.

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