Notificazione per pubblici proclami

Ordinanza del Tribunale di PORDENONE - Sezione civile – azione civile contro la discriminazione ex art. 28 d.lgs. 150/2011 e art. 5 d.lgs. 216/2003.

In adempimento dell’Ordinanza Repert. n. 1520/2022 del 05/12/2022 del Tribunale di Pordenone – Sezione civile – in (parziale) accoglimento da parte del Giudice del ricorso proposto sul carattere discriminatorio della condotta tenuta da REGIONE AUTONONA FRIULI VENEZIA GIULIA nell’aver adottato il Regolamento n. 208/2016 come modificato con Regolamento 84/2019 ai fini dell’accesso agli alloggi di cui all’art. 16 LR/16 ed in capo all’AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE (ATER) di PORDENONE per aver inserito la medesima clausola nei bandi con conseguente ordine di pubblicare l’ordinanza sulla home page dei rispettivi siti istituzionali per un minimo di giorni 30.

Amministrazioni intimate:
• REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente pro tempore;
• AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PORDENONE (A.T.E.R. PORDENONE), in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore;

Provvedimenti impugnati:
• regolamento n. 208/2016 come modificato con Regolamento 84/2019 (“Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione di alloggi di edilizia sovvenzionata”) nella parte in cui, ai fini dell’accesso agli alloggi di cui all’art. 16 LR/16 prevede, all’art. 7, comma 3bis che tutti i cittadini extra UE debbano fornire “documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza”;
• bandi emanati dall’Ater di Pordenone ancora aperti al mese di maggio 2022 che hanno recepito la richiamata clausola.
 

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Ordinanza n. 9595/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

In adempimento dell’Ordinanza n. 9595/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami per l’i ntegrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che precedono parte ricorrente in graduatoria, si pubblica il seguente AVVISO:

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III Quater, R.G. n. 6451/2020.
2. Ricorrenti: Cosetta Perotti, Felicine Magne Mbogne, Mariaserena Scaravilli, Erik De Bortoli, rappresentati e difesi dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
3. Amministrazioni intimate:
• Ministero della Salute, Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
• Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Lombardia, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Piemonte, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Toscana, Regione Marche, Regione Molise, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Sicilia, Assessorato Alla Salute della Regione Sicilia, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano non costituiti in giudizio;
• Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Castagnoli, Marina Crovetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
• Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Andrea Manzi, Emanuele Mio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, c.so Vannucci, 30 - Palazzo Ajo';
• Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Rosaria Russo Valentini in Roma, piazza Grazioli 5;
• Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27;Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
• Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Sau, Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
4. Nei confronti di: Alessandra Rulli non costituito in giudizio;
5. Estremi dei provvedimenti impugnati e petitum:
- annullamento dell'avviso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata della Regione Veneto;-
della graduatoria riservata regionale della Regione Veneto, nella parte in cui i ricorrenti sono collocati oltre l'ultimo posto disponibile, e del decreto recante approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata, nonché i decreti contenti modifiche e integrazioni successive della graduatoria;
- di tutti gli altri avvisi pubblicati dalla Regione Veneto con riferimento al bando per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata;
- della delibera 2019/137/CR7a/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, recante “Linee guida regionali in merito all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 25/06/2019, n. 60 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre mi-sure urgenti in materia sanitaria”;
- della delibera 19/156/CR6b/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province auto-nome recante “Riparto dei posti per l'accesso al corso di Medicina generale 2019-2021 in applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019”;
- di tutti gli atti istruttori ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi;
 - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017;
- ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, dei verbali e delle delibere del Ministero della Salute, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e delle singole Regioni che abbiano disposto un riparto del finanziamento di 2 milioni di euro ex art. 12 c. 3 d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019, in maniera difforme rispetto alla relazione tecnica allegata alla l. 60/2019, nonché gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi;
- degli atti con cui sono stati impegnati e/o utilizzati i fondi stanziati nel d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019, per il finanziamento dei posti soprannumerari per il corso di formazione in Medicina generale;
- degli atti con cui sono stati calcolate le effettive carenze dei medici di medicina generale sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti;- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;
- NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata;
- E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata; con l'ammissione,
- nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.
6. Indicazione sintetica delle censure contenute nel ricorso:
I. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 4, 33 ult. comma e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione artt. 23, 24 e 25 D. lgs. 368/1999. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019. Violazione e/o falsa applicazione Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006. Irragionevolezza, arbitrarietà, carenza di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità, per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento. Contraddizione tra atti della p.a..
In particolare viene denunciato il sottodimensionamento dei posti da destinarsi alle graduatorie riservate per i candidati soprannumerari senza borsa, che le Regioni in sede di Conferenza hanno deciso di ridurre drasticamente rispetto alle previsioni del Ministero della Salute, contenute nella relazione tecnica allegata alla norma.
II. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019. Violazione e/o falsa applicazione delle Linee Guida Regionali In Merito All’attuazione Delle Disposizioni Di Cui All’art. 12 Della Legge 25/06/2019, N. 60 Conversione In Legge, Con Modificazioni, Del Decreto-Legge 30 Aprile 2019, N. 35, Recante Misure Emergenziali Per Il Servizio Sanitario Della Regione Calabria E Altre Misure Urgenti In Materia Sanitaria. Violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto. contraddittorietà tra atti della P.A.
Emerge la contraddittorietà tra atti della P.A. e la totale irragionevolezza della delibera del 26.9.2019 della Conferenza delle Regioni qui impugnata anche ove la stessa venga confrontata con le Linee Guida del 25.7.2019 emanate dalla stessa Conferenza delle Regioni, e in cui si legge: “ come emerge dalla relazione tecnica del Decreto Legge 35/2019 convertito in Legge 60/2019, si prende atto che la quantificazione della spesa complessiva di 2 mln di euro, stanziati rispettivamente nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021, per ciascun corso triennale di riferimento, è stata formulata stimando in circa 1000 euro pro capite gli ulteriori costi di organizzazione relativi alla partecipazione di 2000 soprannumerari in ciascun corso triennale”.
III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97Cost. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019. Violazione e/ falsa applicazione del d.lgs. 368/1999 nonché del DM n. 7/3/06. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa, difetto dei presupposti di fatto e di diritto.
Nella citata delibera 19/156/CR6b/C7 di riparto dei posti soprannumerari, le Regioni abbozzano alcune giustificazioni alla propria decisione, ma le stesse risultano ricche di contraddizioni e falle logiche, anzi mettono ancora meglio in evidenza le illogicità e i vizi alla base del ragionamento seguito, tanto che meritano un esame analitico.
In sintesi, se da una parte le varie spese citate dalle Regioni non hanno nulla a che vedere con il riparto del fondo di 2.000.000 € per cui è causa, e che è stato specificamente disposto dal Decreto Calabria per i soprannumerari senza borsa, e quindi sono state impropriamente richiamate dalla Conferenza nella delibera con cui sono stati tagliati i posti a bando; d’altra parte le affermazioni della Conferenza hanno ancora una volta natura sostanzialmente confessoria, dimostrando quanto sia viziato il sistema alla base del concorso per cui è causa.
IV. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97Cost. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019. Violazione e/ falsa applicazione del d.lgs. 368/1999 nonché del DM n. 7/3/06. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza. Violazione dei principi di economicità, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa.
La Conferenza delle Regioni, senza alcuna motivazione e alcuna istruttoria, determinava i costi di organizzazione in 1.000 euro annui, in misura quindi superiore anche alle ultime delibere del CIPE, e in particolare – questo è ancor più clamoroso – rispetto ai costi dichiarati per la stessa annualità dei corsi (triennio 2019-2022; che si è visti essere pari a 607 euro annui).
V. Difetto assoluto di attribuzione e/o carenza di potere. violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 4, 33 ult. comma, 97, 117, 119 cost. violazione e/o falsa applicazione artt. 23, 24 e 25 d. lgs. 368/1999. violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019. violazione e/o falsa applicazione decreto del ministero della salute del 7 marzo 2006. violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto. contraddizione tra atti della p.a..
Le Regioni si sono arrogate un potere che la legge non gli riconosce. La ripartizione dei posti deliberata dalla Conferenza delle Regioni è nulla perché viziata da carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione, in quanto alla Conferenza spettava solo il potere di ripartire le risorse, e non invece di determinare il numero di posti, che invece era stato fissato dalla norma stessa e per relationem dalla relazione tecnica.
VI. Violazione e falsa applicazione dei principi della corte costituzionale 1998 n. 383 e dell’art. 3, 4, 32, 33, 34. Contraddittorietà tra più atti della p.a., violazione dell’art. 2 del protocollo n. 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019. Illogicità e ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.
Se pure le Regioni avessero effettivamente messo a bando tutti i 2.000 posti soprannumerari previsti dalla relazione tecnica allegata al Decreto Calabria, questi sarebbero stati comunque insufficienti a coprire le effettive vacanze calcolate dalla stessa Conferenza delle Regioni.
VII. Istanza cautelare Si chiede l’ammissione con riserva ai corsi di Medicina Generale.
VIII. Istanza istruttoria.
Si chiede che venga disposta l’acquisizione di tutta documentazione della procedura mancante, ivi compresi in primis la rendicontazione delle spese organizzative da parte delle Regioni e tutti i documenti e atti prodromici che hanno condotto al calcolo e alla stima dei costi per la formazione e l’organizzazione dei corsi; e inoltre chiede di accedere ai bilanci e agli atti da cui risulti il modo in cui sono state impegnate e verranno esattamente impiegate le risorse stanziate dal Ministero per il finanziamento della formazione dei corsisti soprannumerari ex l. 60/2019 per ciascun corso triennale (spesa complessiva di 2 mln di euro, stanziati rispettivamente nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021).
7. Controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria del concorso per l’a ccesso al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata della Regione Veneto.
8. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso.
9. LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. III Q DEL T.A.R. LAZIO CON ORDINANZA 9595/2020 IN EPIGRAFE INDICATA ED ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO.

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Ordinanza n. 9593/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

In adempimento dell’Ordinanza n. 9593/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami per l’i ntegrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che precedono parte ricorrente in graduatoria, si pubblica il seguente AVVISO:

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III Quater, R.G. n. 6458/2020.
2. Ricorrenti: Maria Consolata Lai, difesa dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
3. Amministrazioni intimate:
• Ministero della Salute, Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
• Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Lombardia, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Piemonte, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Toscana, Regione Marche, Regione Molise, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Sicilia, Assessorato Alla Salute della Regione Sicilia, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano non costituiti in giudizio;
• Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Castagnoli, Marina Crovetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
• Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Andrea Manzi, Emanuele Mio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5; Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, c.so Vannucci, 30 - Palazzo Ajo';
• Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Rosaria Russo Valentini in Roma, piazza Grazioli 5;
• Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27;
• Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Sau, Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
4. Nei confronti di: Michela Atzori non costituito in giudizio;
5. Estremi dei provvedimenti impugnati e petitum:
- annullamento dell'avviso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata della Regione Sardegna;
- della graduatoria riservata regionale della Regione Sardegna, nella parte in cui parte ricorrente è collocata oltre l'ultimo posto disponibile, e del decreto recante approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata, nonché i decreti contenti modifiche e integrazioni successive della graduatoria;
- del punteggio attribuito alla ricorrente e di tutti gli atti e verbali circa la valutazione e l'attribuzione di punteggio ai titoli presentati dalla ricorrente;
- di tutti gli altri avvisi pubblicati dalla Regione Sardegna con riferimento al bando per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata;
- della delibera 2019/137/CR7a/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, recante “Linee guida regionali in merito all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 25/06/2019, n. 60 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”;
- della delibera 19/156/CR6b/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province auto-nome recante “Riparto dei posti per l'accesso al corso di Medicina generale 2019-2021 in applica-ione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019”;- di tutti gli atti istruttori ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017;
- ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, dei verbali e delle delibere del Ministero della Salute, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e delle singole Regioni che abbiano disposto un riparto del finanziamento di 2 milioni di euro ex art. 12 c. 3 d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019, in maniera difforme rispetto alla relazione tecnica allegata alla l. 60/2019, nonché gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi;
- degli atti con cui sono stati impegnati e/o utilizzati i fondi stanziati nel d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019, per il finanziamento dei posti soprannumerari per il corso di formazione in Medicina generale;
- tutti gli atti connessi, presupposti o consequenziali, anche non conosciuti, con cui la Regione Sardegna ha approvato la determinazione e l'assegnazione dei fondi destinati al finanziamento dei posti disponibili per i soprannumerari senza borsa ai sensi del Decreto Calabria, ivi inclusi i relativi vincoli al bilancio regionale e le stime dei costi di organizzazione;
- degli atti con cui sono stati calcolate le effettive carenze dei medici di medicina generale sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti;
d- i ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;
- NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata;
- E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata;
- con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.
6. Indicazione sintetica delle censure contenute nel ricorso:
I. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 4, 33 ult. comma e 97 Cost. Violazione dell’A ccordo collettivo nazionale vigente. Violazione e/o falsa applicazione del bando per l’accesso al corso di medicina generale 2019/2022 tramite graduatoria riservata della Regione Sardegna. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 34 del d.lgs. n. 151 del 2001. Irragionevolezza, carenza di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto, per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento.
In via preliminare, si contesta il punteggio attribuito alla ricorrente, che è stata ingiustamente e immotivatamente privata dei punti che le spettavano in base ai titoli presentati. In sintesi, la resistente - probabilmente per una svista - non ha considerato la pagina con gli anni di servizio 2018-2019, per cui si tratta di un mero errore rispetto alla valutazione di titoli pienamente validi ai fini del concorso.
II. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 4, 33 ult. comma e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione artt. 23, 24 e 25 D. lgs. 368/1999. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019. Violazione e/o falsa applicazione Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006. Irragionevolezza, arbitrarietà, carenza di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità, per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento. Contraddizione tra atti della p.a..
In particolare viene denunciato il sottodimensionamento dei posti da destinarsi alle graduatorie riservate per i candidati soprannumerari senza borsa, che le Regioni in sede di Conferenza hanno deciso di ridurre drasticamente rispetto alle previsioni del Ministero della Salute, contenute nella relazione tecnica allegata alla norma.
III. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019. Violazione e/o falsa applicazione delle Linee Guida Regionali In Merito All’attuazione Delle Disposizioni Di Cui All’art. 12 Della Legge 25/06/2019, N. 60 Conversione In Legge, Con Modificazioni, Del Decreto-Legge 30 Aprile 2019, N. 35, Recante Misure Emergenziali Per Il Servizio Sanitario Della Regione Calabria E Altre Misure Urgenti In Materia Sanitaria. Violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto. contraddittorietà tra atti della P.A.
Emerge la contraddittorietà tra atti della P.A. e la totale irragionevolezza della delibera del 26.9.2019 della Conferenza delle Regioni qui impugnata anche ove la stessa venga confrontata con le Linee Guida del 25.7.2019 emanate dalla stessa Conferenza delle Regioni, e in cui si legge: “ come emerge dalla relazione tecnica del Decreto Legge 35/2019 convertito in Legge 60/2019, si prende atto che la quantificazione della spesa complessiva di 2 mln di euro, stanziati rispettivamente nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021, per ciascun corso triennale di riferimento, è stata formulata stimando in circa 1000 euro pro capite gli ulteriori costi di organizzazione relativi alla partecipazione di 2000 soprannumerari in ciascun corso triennale”.
IV. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97Cost. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019. Violazione e/ falsa applicazione del d.lgs. 368/1999 nonché del DM n. 7/3/06. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa, difetto dei presupposti di fatto e di diritto.
Nella citata delibera 19/156/CR6b/C7 di riparto dei posti soprannumerari, le Regioni abbozzano alcune giustificazioni alla propria decisione, ma le stesse risultano ricche di contraddizioni e falle logiche, anzi mettono ancora meglio in evidenza le illogicità e i vizi alla base del ragionamento seguito, tanto che meritano un esame analitico.
In sintesi, se da una parte le varie spese citate dalle Regioni non hanno nulla a che vedere con il riparto del fondo di 2.000.000 € per cui è causa, e che è stato specificamente disposto dal Decreto Calabria per i soprannumerari senza borsa, e quindi sono state impropriamente richiamate dalla Conferenza nella delibera con cui sono stati tagliati i posti a bando; d’altra parte le affermazioni della Conferenza hanno ancora una volta natura sostanzialmente confessoria, dimostrando quanto sia viziato il sistema alla base del concorso per cui è causa.
V. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97Cost. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019. Violazione e/ falsa applicazione del d.lgs. 368/1999 nonché del DM n. 7/3/06. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza. Violazione dei principi di economicità, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa.
La Conferenza delle Regioni, senza alcuna motivazione e alcuna istruttoria, determinava i costi di organizzazione in 1.000 euro annui, in misura quindi superiore anche alle ultime delibere del CIPE, e in particolare – questo è ancor più clamoroso – rispetto ai costi dichiarati per la stessa annualità dei corsi (triennio 2019-2022; che si è visti essere pari a 607 euro annui).
VI. Violazione e falsa applicazione dei principi della corte costituzionale 1998 n. 383 e dell’art. 3, 4, 32, 33, 34. Contraddittorietà tra più atti della p.a., violazione dell’art. 2 del protocollo n. 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019. Illogicità e ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.
Se pure le Regioni avessero effettivamente messo a bando tutti i 2.000 posti soprannumerari previsti dalla relazione tecnica allegata al Decreto Calabria, questi sarebbero stati comunque insufficienti a coprire le effettive vacanze calcolate dalla stessa Conferenza delle Regioni.
VII. Istanza cautelare
Si chiede l’ammissione con riserva ai corsi di Medicina Generale.
VIII. Istanza istruttoria.
Si chiede che venga disposta l’acquisizione di tutta documentazione della procedura mancante, a partire da quelli già richiesti con l’istanza di accesso agli atti rimasta senza esito, ivi compresi in primis i verbali e il giudizio della Commissione valutatrice che ha valutato i titoli della ricorrente e che ha formulato il punteggio; inoltre la rendicontazione delle spese organizzative da parte delle Regioni e tutti i documenti e atti prodromici che hanno condotto al calcolo e alla stima dei costi per la formazione e l’organizzazione dei corsi; e inoltre chiede di accedere ai bilanci e agli atti da cui risulti il modo in cui sono state impegnate e verranno esattamente impiegate le risorse stanziate dal Ministero per il finanziamento della formazione dei corsisti soprannumerari ex l. 60/2019 per ciascun corso triennale (spesa complessiva di 2 mln di euro, stanziati rispettivamente nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021).
7. Controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria del concorso per l’a ccesso al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata della Regione Sardegna.
8. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso.
9. LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. III Q DEL T.A.R. LAZIO CON ORDINANZA 9593/2020 IN EPIGRAFE INDICATA ED ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO. 

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Ordinanza n. 81/2020 Reg. Prov. Cau. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli e Venezia Giulia (Sezione Prima)

Si pubblica il seguente AVVISO che costituisce notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, co. 4, c.p.a., come da autorizzazione contenuta nell’ordinanza n. 81/2020 Reg. Prov. Cau. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli e Venezia Giulia (Sezione Prima):
1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli e Venezia Giulia (Sezione Prima) sub R.G. n. 192/2020.
2. Ricorrente: Comitato F.V.G. Promozione Scacchi, in persona del legale rappresentante pro tempore Nadia Ottavi.
3. Amministrazione resistente: Regione Friuli e Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore Nadia Ottavi.
4. Controinteressati: C.S. Libertas C.P. di Udine (CF 80006120309), in persona del legale rappresentante pro tempore, UISP Comitato Territoriale Gorizia APS (CF 91003780318), in persona del legale rappresentante pro tempore, Associazione Sportiva Dilettantistica Dama Zoppola (CF 91082690933), in persona del legale rappresentante pro tempore.
Nell’ordinanza n. 81/2020 Reg. Prov. Cau. del Tribunale Amministrativo Regionale Friuli e Venezia Giulia viene specificato che la prescritta notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, co. 4, c.p.a. si rende necessaria in considerazione delle eventuali modifiche alla graduatoria (alla ripartizione dei fondi stanziati) che potrebbero determinarsi per effetto dell’eventuale accoglimento del presente ricorso e/o dell’istanza cautelare anche considerando la non determinabilità a priori di quelli, tra i soggetti utilmente collocatisi in graduatoria, che potrebbero vedere incisa la propria posizione sostanziale, dovendosi altresì tenere conto del parallelo procedimento R.G. 191/2020, promossa da A.S.D. Dama Zoppola, relativo alla medesima procedura.
Estremi dei provvedimenti impugnati
Annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, di tutti i seguenti provvedimenti:
A. del provvedimento denominato decreto n. 972/CULT del 27.3.2020 “Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 11. Contributi per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia - Approvazione delle graduatorie delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo, per l’esercizio finanziario 2020” pubblicato in data 27.3.2020 con il quale si “D E C R E T A 1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell’articolo 11, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, sono approvati quali parti integranti del presente decreto:
allegato 1) graduatoria, secondo l’ordine decrescente del punteggio, delle manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva con l’evidenza di quelle che beneficiano dei contributi, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, pari a complessivi euro 191.600,00, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse” (doc. 04 – decreto 972/CULT) nella parte in cui approva la graduatoria “allegato 1” che pone il ricorrente in posizione 17, con punti 15, anziché in quella che gli sarebbe spettata se gli fosse stato riconosciuto correttamente il punteggio a essa spettante;
B. della graduatoria “allegato 1” al provvedimento denominato decreto n. 972/CULT (doc. 05 – graduatoria “allegato 1”) nella parte in cui pone il ricorrente in posizione 17, con punti 15, anziché in quella che gli sarebbe spettata se gli fosse stato riconosciuto correttamente il punteggio a essa spettante;
C. della scheda istruttoria contrassegnata “Pratica n.: 60877 Impresa: FVG Promozione Scacchi” nella parte in cui non riconosce i punteggi spettanti al ricorrente relativamente ai paragrafi 3, 5 e 10 (doc. 06 – scheda istruttoria FVG);
D. dell’altro eventuale atto, anche se implicito o tacito, di assegnazione del punteggio nel procedimento di composizione della graduatoria di cui ai provvedimenti che precedono, nella parte in cui non riconosce i punteggi spettanti al ricorrente relativamente ai paragrafi 3, 5 e 10 (doc. 06 – scheda istruttoria FVG), e che dunque li colloca in posizione 17, con punti 15, anziché in quella che gli sarebbe spettata se gli fosse stato riconosciuto correttamente il punteggio a essa spettante di cui ai paragrafi 3, 5 e 10 della scheda istruttoria;
E. dei verbali della commissione per la valutazione delle domande presentate ai sensi della L.R. 8/2003, art. 11 <<Contributi per manifestazioni sportive>> n. 1 del 9.3.2020 e n. 2 del 16.3.2020 (doc. 07 – verbale n. 1 e doc. 08 – verbale n. 2);
F. del verbale della commissione per la valutazione delle domande presentate ai sensi della L.R. 8/2003, art. 11 <<Contributi per manifestazioni sportive>> n. 4 del 3.6.2020 (doc. 30 – verbale n. 4);
G. del provvedimento denominato decreto n. 1862/CULT del 18.6.2020 “Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 11. Contributi per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Conferma della graduatoria di cui all’allegato 1) al decreto 972/CULT di data 27 marzo 2020” pubblicato in data 18.6.2020 con il quale si “D E C R E T A 1. Per quanto espresso nelle premesse, è confermato l’allegato 1) al decreto n. 972/CULT di data 27 marzo 2020 contenente la graduatoria delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo, ex articolo 11, della legge regionale 8/2003” (doc. 31 – decreto 1862/CULT) nella parte in cui conferma la graduatoria “allegato 1” che pone il ricorrente in posizione 17, con punti 15, anziché in quella che gli sarebbe spettata se gli fosse stato riconosciuto correttamente il punteggio a essa spettante;
H. di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente, anche se non ancora conosciuto.
Motivi di ricorso
A. Quanto alla mancata attribuzione dei punti di cui al quadro H, punto 3 della domanda, criterio “rilevanza della manifestazione”
1. Violazione di Legge per violazione dell’art. 3 e dell’art. 6 L. 241/1990 – Violazione di Legge per violazione dell’art. 6, co. 1, e 7, co. 4 del Regolamento adottato con Decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/pres.
2. Illegittimità sotto altro profilo – Eccesso di potere per manifesta irrazionalità e illogicità delle scelte dell’Amministrazione e per travisamento di fatti, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento – Eccesso di potere per difetto di presupposto.
B. Quanto alla mancata attribuzione dei punti di cui al quadro H, punto 5 della domanda, criterio “presenza nel calendario federale”
3. Eccesso di potere per difetto di presupposto e difetto d’istruttoria – Eccesso di potere per travisamento di fatto, illogicità manifesta e irragionevolezza. Violazione di Legge – Violazione dell’art. 11 L.R. 8/2003
4. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti dell’Amministrazione
5. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta e travisamento di fatto – Violazione di Legge per violazione dell’art. 3 e dell’art. 6 L. 241/1990 – Violazione di Legge per violazione dell’art. 6, co. 1, e 7, co. 4 del Regolamento adottato con Decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/pres.
C. Quanto alla mancata attribuzione dei punti di cui al quadro H, punto 10 della domanda, criterio “impatto territoriale e sociale”
6. Violazione di Legge per violazione dell’art. 3 e dell’art. 6 L. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria.
D. Eccesso di potere per difetto di presupposto dei provvedimenti conseguenti – illegittimità derivata degli stessi

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Ordinanza n. 80/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

Si pubblica il seguente AVVISO che costituisce notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., come da autorizzazione contenuta nell’ordinanza n. 80/2020 del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia (Sezione I):
1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) sub R.G. n. 191/2020.
2. Ricorrente: A.S.D. Dama Zoppola, in persona del Presidente e legale rappresentante sig. Giovanni Dall’Antonia
3. Amministrazioni resistente: Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore
4. Controinteressati: UISP Comitato Territoriale di Gorizia, in persona del legale rappresentante pro tempore; Centro Provinciale Sportivo Libertas Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore. Nell’ordinanza n. 80/2020 del T.A.R. Friuli Venezia Giulia viene specificato che la prescritta notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a. si rende necessaria in considerazione delle eventuali modifiche alla graduatoria (alla ripartizione dei fondi stanziati) che potrebbero determinarsi per effetto dell’eventuale accoglimento del presente ricorso e/o dell’istanza cautelare anche considerando la non determinabilità a priori di quelli, tra i soggetti utilmente collocatisi in graduatoria, che potrebbero vedere incisa la propria posizione sostanziale, dovendosi altresì tenere conto del parallelo procedimento R.G. 192/2020, relativo alla medesima procedura.
3. Estremi dei provvedimenti impugnati:
- decreto 27.3.2020 n. 972 del Direttore Centrale regionale della Cultura e dello Sport avente ad oggetto “Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, articolo 11, Contributi per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Approvazione delle graduatorie delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo, per l’esercizio finanziario 2020…Allegato 1) graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, delle manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive…con l’evidenza di quelle che beneficiano dei contributi fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per complessivi euro 191.600”, nella parte in cui sono stati assegnati all’Associazione ricorrente 17 punti con il conseguente inserimento alla 12° posizione nella graduatoria (doc. 1);
- tabella (Allegato 1 del decreto 27.3.2020 n. 972) in cui viene riportata la graduatoria dei contributi concessi (doc. 2);
- scheda istruttoria della Pratica n. 60850 - Impresa ASD DAMA ZOPPOLA coi rilievi a penna effettuati dalla Commissione consultiva (doc. 3);
- pareri della Commissione consultiva riportati nei Verbale n. 1 del 9.3.2020 (doc. 4) e Verbale n. 2 del 16.3.2020 (doc. 5);
- decreto 18.6.2020 n. 1862 del Direttore Centrale regionale della Cultura e dello Sport avente ad oggetto “Legge regionale 3 aprile 2003 n. 8 articolo 11. Contributi per la realizzazione delle manifestazioni sportive agonistiche e amatoriali. Conferma della graduatoria di cui all’a llegato 1) al decreto n. 972/CULT di data 27 marzo 2020” (doc. 6);
- parere della Commissione consultiva riportato nel Verbale n. 4 del 3.6.2020 (doc. 7);
- ogni altro atto connesso, premesso o consequenziale ancorché al momento non conosciuto.
4. Motivi di ricorso:
1. ILLEGITTIMITA’ PARZIALE DEL DECRETO DIRETTORIALE N. 972/2020 NELLA PARTE IN CUI NON ATTRIBUISCE ALLA DOMANDA CONTRIBUTIVA 29.11.2019 PUNTI N. 2 PER IL CRITERIO “PRESENZA NEL CALENDARIO FEDERALE”. Violazione ed errata interpretazione dell’art. 6, comma 1, lett. e), Regolamento n. 201/2006 – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento di fatto, contraddittorietà con precedenti analoghi provvedimenti ed illogicità grave e manifesta.
2. ILLEGITTIMITA’ PARZIALE DEL DECRETO DIRETTORIALE N. 1826/2020 NELLA PARTE IN CUI È STATA CONFERMATA LA GRADUATORIA APPROVATA CON DECRETO N. 972/2020. Violazione ed errata interpretazione dell’art. 11, l.r. F.V.G. 3 aprile 2003, n. 8 e dell’art. 6, comma 1, lett. e), Regolamento n. 201/2006 – Carenza di potere – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento di fatto, illogicità grave e manifesta.
5. Si procede alla pubblicazione di copia del: “Testo del ricorso d.d. 30 giugno 2020”; “ Ordinanza TAR FVG n. 80/2020”; “Decreto direttoriale n. 972/2020”; “Graduatoria delle manifestazioni sportive ammissibili al contributo”.

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Ordinanza n. 8072/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

In adempimento dell’Ordinanza n. 8072/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, si pubblica il seguente AVVISO:

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) N. 04523/2020 Registro Generale Ricorsi.
2. Ricorrente Mattia Manzi
Amministrazioni intimate:
• Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore;
• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore;
• Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, in persona del legale rappresentante pro tempore;
• Assessorato alla salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona dell’Assessore pro tempore;
• Commissione giudicatrice del concorso, in persona del legale rappresentante;
3. Estremi dei provvedimenti impugnati:
• graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pubblicata con Decreto del Direttore Generale dell'ASUGI “Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina” n. 131 del 30/01/2020, pubblicato a sua volta sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 7 del 12 febbraio 2020;
• bando di concorso per l'ammissione al Corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 40 del 2 ottobre 2019;
• atto con il quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha comunicato al Ministero della Salute il contingente numerico da ammettere al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022 per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
• nota prot. n. 349/SAN del 27/03/2019 con la quale il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute, alla luce dell'intervenuto incremento della disponibilità finanziaria di cui all'art. 1, comma 518 della Legge n. 145/2018, ha comunicato il riparto del fondo per il finanziamento del corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2019-2022;
• prova di concorso composta dal modulo risposte, dal questionario, dalla scheda anagrafica e del foglio istruzioni per la prova;
• tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta di parte ricorrente nella parte in cui sono state ritenute errata le risposte alle domande nn. 17, 33, 66, 92;
• atti della Commissione ministeriale con cui è stata predisposta e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3, comma 5, del D.M. 7.03.2006 - "Versione A" – nella parte in cui sono previste le risposte esatte dei quesiti nn. 17, 33, 66, 92;
• tutti i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula della Regione presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
• verbali di svolgimento della prova del 22 gennaio 2020; ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.
Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:
I. Erroneità della formulazione dei quesiti nn. 17, 33, 66 e 92 della versione “A” e della conseguente attribuzione del relativo punteggio a parte ricorrente – violazione e falsa applicazione del D.M. del ministero della salute 07 marzo 2006 – violazione e/o falsa applicazione della lex specialis del concorso - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, comma 3, Cost. - eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa - difetto dei presupposti di fatto e di diritto;
II. Inadeguatezza della determinazione del numero di borse bandite dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (40) e del numero complessivo di borse messo a bando su tutto il territorio nazionale. Violazione degli artt. 1, comma 1, lettera c e 3, comma 2, del d.lgs. 264/1999 – violazione dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. 368/1999 – violazione dell’art. 1, comma 2 del decreto del ministro della salute 7 marzo 2006 – eccesso di potere per irragionevolezza manifesta dell’a zione amministrativa.
4. Controinteressati: soggetti inseriti nella graduatoria impugnata
5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “ Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”
6. Si procede alla pubblicazione di copia del ricorso introduttivo, dell’Ordinanza n. 8072/2020 del TAR Lazio con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami e dell’e lenco nominativo dei controinteressati come trasmesso da parte ricorrente.

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